Tribunale di Torino – Liquidazione controllata e presupposti per la conferma quale liquidatore di colui che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII.

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Data di riferimento: 
11/05/2023

Tribunale Torino, 11 Maggio 2023. Pres. Nosengo. Est. Pittaluga.

Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Iscrizione all’albo ex art. 356 CCII – Necessità.

Non può essere confermato quale liquidatore nella procedura di liquidazione controllata colui che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII se non risulta iscritto all’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza” previsto dall’art. 356 CCII, per cui, nel caso di non iscrizione al predetto albo, si rende necessaria la nomina a liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014. https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29259.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-11-maggio-2023-pres-nosengo-est-pittaluga

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza