Tribunale di Catania – Domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione: presupposti necessari in termini di completezza informativa e di rispetto di una tempistica nella sua proposizione.

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Data di riferimento: 
30/01/2023

Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 30 gennaio 2023 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Sebastiano Cassaniti, Giud. Fabio L. Ciraolo.

Strumento di composizione della crisi/insolvenza prescelto - Accordo di ristrutturazione – Debitore – Istanza di omologa - Precisazione delle strategie di intervento – Presupposto necessario – Obbligo di trasparenza e correttezza.

Accordo di ristrutturazione con transazione – Istanza di omologazione – Conclusione dell'accordo con i creditori aderenti – Manifestazione di adesione da parte degli enti fiscali e previdenziali - Presupposti  necessari – Decorso dei novanta giorni riconosciuto a quegli enti per riscontrare la proposta transattiva – Condizione alternativa – Fondamento.

A norma dell'art. 4 C.C.I., il debitore nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti della regolazione della crisi e dell'insolvenza deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, ha pertanto l'obbligo di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento prescelto [nello specifico, con riferimento ad una istanza di omologa di un accordo di ristrutturazione, il Tribunale, rilevato che ai sensi dell'art. 56 C.C.I. il piano deve precisare le strategie di intervento volte ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, ha in particolare considerato non giustificata la loro mancata indicazione,  come anche la mancata richiesta al riguardo da parte dell'attestatore in quanto da considerarsi rilevanti ai fini della completa e adeguata informazione ai creditori in ordine all'alternativa liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce  di quanto stabilito dagli artt., 40, comma 4, e 48, comma 4, C.C.I, che, con riferimento ad una domanda di accesso al giudizio di omologazione di  un accordo di ristrutturazione, prevedono che lo stesso venga contestualmente pubblicato nel registro delle imprese e che da tale momento decorra il termine di trenta giorni entro il quale  i creditori o i terzi possono eventualmente  proporre opposizione all'omologazione, si deve ritenere che, al momento del deposito della domanda e della pubblicazione dell'accordo, quest'ultimo deve essere già stato concluso con i creditori aderenti e che, inoltre, se l'accordo prevede una transazione fiscale/contributiva ex art. 63 C.C.I., deve già includere l'adesione degli enti fiscali e previdenziali, o deve essere comunque decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 63,  comma 2, ultimo periodo, C.C.I. entro il quali quelli stessi enti devono esprimersi; in tal modo anche quelli avranno la facoltà di potersi, in caso di mancata adesione alla proposta transattiva, opporre all'eventuale richiesta di applicazione del cram down fiscale fatta, contestualmente al deposito dell'istanza di omologa, dal debitore, come anche gli altri creditori avranno a loro volta la possibilità di opporsi alla valutazione che il tribunale in tal caso è chiamato a compiere in merito alla convenienza, ex comma 2 bis, di detto articolo, dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria [al riguardo il Tribunale ha sottolineato che in particolare in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale il debitore deve reagire puntualmente e comunque dispone del tempo necessario per il compiuto perfezionamento dello strumento dell'accordo di ristrutturazione con transazione, avendo il codice della crisi introdotto un sistema di norme volto a stimolare il tempestivo rilevamento dei segnali di crisi - cfr. per tutti l'obbligo (per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva) di predisposizione di adeguati assetti anche in funzione di tale scopo ex art. 2086, secondo comma, c.c., come risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 375 C.C.I., e l'introduzione delle segnalazioni qualificate da parte dell'INPS, dell'INAIL, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di cui all'art. 25 novies C.C.I.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29249.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-30-gennaio-2023-p...

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza