Tribunale di Reggio Calabria – Omologazione di accordi di ristrutturazione con transazione: tempistica necessaria. Applicabilità del cram down in funzione del riconoscimento agli imprenditori di una seconda chance.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/06/2023

Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Fallimentare, 09 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Campagna, Rel. Stefano Cantone, Giud. Ambra Alvano.

Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e/o contributiva – Istanza di omologazione – Proposizione – Necessario decorso dei 90 giorni dal deposito della proposta transattiva – Termine riconosciuto agli Enti per esprimersi al riguardo – Riscontro già avvenuto anteriormente a quella scadenza – Non necessità del differimento – Fondamento.

Accordi di ristrutturazione - Transazione fiscale – Amministrazione pubblica – Mancata adesione – Rigetto della proposta in particolare – Applicazione del cram down – Rifiuto ingiustificato e irragionevole – Presupposto richiesto.

Accordi di ristrutturazione - Transazione fiscale e contributiva – Omologazione forzata – Introduzione da parte del legislatore di quello strumento – Finalità sottesa – Volontà di riconoscere agli imprenditori una seconda chance – Valutazione del Tribunale – Ripartenza dell'attività d'impresa – Applicazione estesa in funzione del conseguimento di detto scopo.

Valorizzando la ratio legis (consentire al creditore erariale e/o previdenziale di formare la propria volontà) deve ritenersi che il presupposto della decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 63, secondo comma, C.C.I., riconosciuto agli Enti interessati alla proposta di transazione fiscale, formulata in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti dal debitore, per poter esprimere al riguardo in modo ponderato la propria volontà favorevole o contraria, vada inteso in senso “logico” e non già “cronologico” e che, conseguentemente, il diniego [come nello specifico, per l'esiguità dell'offerta] o l’accettazione della proposta pervenute prima della scadenza di detto termine e prima della declaratoria del decreto di inammissibilità dell'omologazione rendono del tutto superflua l’attesa del decorso integrale dello stesso, tenuto conto che la volontà dell’ente si è già formata prima della scadenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla possibilità per il tribunale di pronunciare sempre, in presenza dei necessari presupposti previsti dall'art, 63, comma 2 bis, C.C.I., l'omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione, c.d. cram down, in caso di mancata adesione (omesso riscontro o riscontro negativo) da parte degli Enti interessati alla transazione, si deve ritenere che il cram down non operi in presenza di qualsivoglia ipotesi di rigetto ma solo quando il rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla proposta formulata dal ricorrente appaia ingiustificato e irragionevole. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Pur in presenza di un intenso dibattito sul punto, deve ritenersi che non possano considerarsi preclusive del cram down l'essere la proposta transattiva esigua e il fatto che risulti meramente simbolico e irrisorio anche il grado di soddisfazione degli altri creditori, ciò perché a voler ragionare diversamente si rischierebbe di precludere a quegli imprenditori, la cui debitoria sia formata per la quasi totalità da debiti fiscali e previdenziali, la possibilità di accedere ad uno strumento che unitamente ad altri istituti è stato previsto dal Legislatore proprio per offrire alle imprese in crisi una seconda chance di ripartenza ponendo la liquidazione giudiziale in un’ottica di extrema ratio [nello specifico il Tribunale ha considerato irrilevante la circostanza, evidenziata dall’attestatore, secondo cui i creditori che avevano sottoscritto gli accordi di ristrutturazione del debito costituivano soltanto l’1,13 % del totale dei creditori della società a fronte di un debito verso gli enti fiscali e previdenziali complessivamente pari al 68,79% del totale dei debiti della stessa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29398.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-calabria-9-giugno-2023-pres-campagna-est-cantone

[in tema di estensione del sindacato del tribunale in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704; Tribunale di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 08 febbraio 2021 https://www.unijuris.it/node/5891e Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 14 gennaio 2022 https://www.unijuris.it/node/6117; con riferimento alla possibilità che si debba attendere il decorso dei 90 giorni prima della presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione: Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 19 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6719; con riferimento alla possibilità delricorso generalizzato in tutti i casi da parte del tribunale all'omologazione forzata: Tribunale di Palermo, Sez. IV civ. , 16 settembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5888; Tribunale di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 08 febbraio 2021 https://www.unijuris.it/node/5891; Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 23 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/7010 e Tribunale di Lecce, Sez. III civ., 17 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6547; in tema di competenza alla decisione circa la mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; con riferimento all'ultima massima: Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 23 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6725].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza