Corte di Cassazione - Inapplicabilità dell'esdebitazione alle procedure chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 5/2006.

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Data di riferimento: 
13/11/2009

Corte di Cassazione, sez. I, 13 novembre 2009 n. 24121 Pres. Proto - Est. Fioretti

L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 144 l.f., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006) e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D. Lgs: n. 169/2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non é ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 6/2001 con nota di Giuliano Scarselli)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: