Tribunale di Milano – Liquidazione controllata di un'impresa start up innovativa: inammissibilità che sia il P.M. a richiedere l'accesso a quella procedura in via degradata rispetto ad una inammissibile istanza di liquidazione giudiziale.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. - Crisi d'impresa, 01 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Rossetti, Rel. Luca Giani, Giud. Rosa Grippo
Impresa start up innovativa – Richiesta di liquidazione giudiziale proposta dal P.M. - Istanza in via degradata da parte dello stesso di liquidazione controllata – Inammissibilità di entrambe le domande – Fondamento.
La mancata espressa previsione della legittimazione in capo al PM (diversamente da quanto previsto all’art. 38 CCII in tema di liquidazione giudiziale, pur richiamato dall’art. 270, comma 5, C.C.I.) a proporre istanza di liquidazione controllata di un impresa non può essere superata dal mero richiamo ad un generale potere di intervento (in ossequio al disposto degli artt. 70, comma 3, c.p.c. e 73 ord. Giud) del PM in ogni causa in cui ravvisi un pubblico interesse, che nella specie appare recessivo o quantomeno non sussumibile nel potere di iniziativa diretta. Né ad una diversa conclusione può addivenirsi in ragione della possibilità riconosciuta, con riferimento alle procedure di sovraindebitamento, al P.M. di richiedere la conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art.73, primo comma, C.C.I., o di quella di concordato minore ai sensi dell'art. 83, primo comma, C.C.I., in liquidazione controllata in caso di revoca dell'omologazione, risultando a tal fine necessario, ai sensi del secondo comma di detti articoli, che la revoca consegua ad atti di frode o inadempimento, trattandosi quindi di ipotesi residuali da leggersi sotto la legge interpretativa del principio di tassatività e quindi non estensibili ad altri casi normativamente non contemplati. La medesima ratio deve quindi ritenersi operante per la disciplina speciale dettata in materia di start up innovative, la quale tratta siffatte imprese alla stregua delle imprese minori con conseguente applicazione della relativa norma di favore, seppur limitatamente alla cornice temporale prescritta dall’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 con riferimento al tempo di loro costituzione, che possono pertanto accedere alla liquidazione controllata, ma non su iniziativa del P.M. in ragione dell'impossibilità da parte di questi di proporre in via degradata una richiesta in tal senso in ragione dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 31 di detto decreto della proposizione della istanza di liquidazione giudiziale di quelle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29500.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-1-giugno-2023-pres-rossetti-est-giani
[con riferimento alla non assoggettabilità a fallimento di una start up innovativa, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 08 luglio 2021 https://www.unijuris.it/node/5942;
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 luglio 2022, n. 21152 https://www.unijuris.it/node/6374].