Trib. Verona - Int. fin. - Swap, rinegoziazione, domanda di risoluzione ed interesse ad agire.

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Data di riferimento: 
03/03/2010

Tribunale di Verona, 3 marzo 2010 - Pres. Rizzo - Est. Vaccari.

Contratti di Swap - Domanda di risoluzione - Vigenza nel contratto - Necessità - Rinegoziazione dei contratti - Risoluzione - Esclusione.

Contratti di swap - Rinegoziazione - Modifica dei parametri - Cumulo della perdita - Stipula dell'ultimo contratto - Interesse ad agire - Sussistenza.

La domanda di risoluzione postula necessariamente la vigenza del contratto che ne costituisce l'oggetto; detta domanda deve quindi essere respinta una volta che gli effetti di quell'accordo siano venuti meno per l'iniziativa di una o di entrambe le parti contrattuali. (Nella specie, il Tribunale ha respinto la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma dei differenziali negativi derivanti dalla stipula di vari contratti di swap convenzionalmente risolti dalle parti e le cui perdite venivano addebitate al cliente nell'ambito dei contratti successivi). (fb) (riproduzione riservata)

Qualora si faccia luogo alla rinegoziazione di più contratti di swap con modifica dei relativi parametri di riferimento e quindi con caratteristiche via via differenti, è solo all'atto della conclusione dell'ultimo rapporto contrattuale che la perdita potenziale cumulata nei vari contratti può diventare effettiva per il cliente poiché solo in quel momento l'intermediario può richiedere la corresponsione del valore negativo accumulatosi. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]