Tribunale di Catania – Revocatoria semplificata: possono considerarsi oggetto di tale azione non solo i beni immobili o mobili registrati ma anche altri beni interessati ad un regime pubblicistico con efficacia dichiarativa (Es. quote di s.r.l.).
Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 15 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Alessandro Laurino. Giud. Fabio Letterio Ciraolo.
Fallimento - Revocatoria semplificata – Azione volta al recupero alla massima di quote di una s.r.l. conferite in un trust dal fallito- Ammissibilità – Regime di circolazione dei beni - Uso atecnico da parte dell'art. 64 L.F. del termine “trascrizione” - Scopo della norma - Tutela estesa anche ai beni interessati ad “iscrizione” nel registro delle imprese.
In tema di revocatoria semplificata ex art. 64, comma 2, L.F., per quanto sia vero che trascrizione e iscrizione assolvano istituti strutturalmente differenti, perché l'iscrizione è generalmente riguardata come la modalità costitutiva dell'ipoteca, si deve ritenere che, quando quella norma fa riferimento alla trascrizione della sentenza di fallimento, essa utilizzi un termine “atecnico”, che non vuole circoscrivere l'ambito di applicazione della norma ai soli beni immobili o ai beni mobili registrati, ma che al contrario vuole assicurare la medesima tutela alla massa dei creditori, ogni qual volta un regime pubblicistico con efficacia dichiarativa opponibile ai terzi sia previsto come regime di circolazione del bene, qualsiasi bene sia, mobile o immobile, materiale o immateriale. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità del rimedio della revocatoria semplificata, il regime di pubblicità della iscrizione nel registro delle imprese, in particolare l'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, è il medesimo regime “esteso” che l'art. 64 utilizza quando usa il termine “trascrizione” [nello specifico, il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso proposto avverso il rigetto opposto dal giudice delegato al reclamo svolto nei confronti dell'atto con cui il curatore aveva acquisito alla massa fallimentare, mediante iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, le quote societarie di una s.r.l. conferite dal fallito in un trust, mediante compimento con riferimento a detti beni, nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, di un atto da considerarsi a titolo gratuito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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