Tribunale di Forlì – Composizione negoziata della crisi: solo il compenso spettante al gestore dell'OCC, e non anche quello spettante al legale di cui il debitore si è avvalso in sede di domanda di accesso, costituisce credito prededucibile.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 28 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Barbara Vacca, Rel. Maria Cecilia Branca, Giud. Emanuele Picci.
Composizione negoziata – Compenso spettante al gestore della crisi – Prededucibilità – Legale che ha assistito il debitore – Credito professionale da insinuarsi al passivo – Modalità necessaria per il suo riconoscimento - Ammissione in base ai criteri di legge – Fondamento.
In sede di liquidazione controllata, a mente di quanto previsto dall'art. 6 C.C.I., il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce credito prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista nell'articolo suindicato e non risultando l'assistenza tecnica necessaria per presentare la domanda di accesso a quella procedura, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Cfr anche in questa rivista, con vari richiami giurisprudenziali anche in senso contrario: Tribunale Torino, 03 Agosto 2023 - https://www.unijuris.it/node/7194 ]