T. Perugia- Consecuzione della procedura concorsuale, contemporanea pendenza dei procedimenti di fall. e di concordato prev.

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Data di riferimento: 
04/11/2009

Tribunale di Perugia, 4 novembre 2009 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.
Segnalazione del Prof. Avv. Adelmo Cavalaglio

Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Principio della consecuzione della procedura concorsuale - Automatica conversione del concordato nel fallimento - Esclusione - Necessaria valutazione del vantaggio conseguibile dai creditori per effetto della procedura di concordato - Condizioni.

In seguito alle recenti riforme della legge fallimentare, che hanno modificato il presupposto oggettivo del concordato preventivo ed escluso la conversione automatica ed ufficiosa in fallimento nei casi di inammissibilità della proposta, di sopravvenuto accertamento di circostanze negative da parte del commissario giudiziale o di mancata approvazione o omologazione del concordato, può considerarsi ormai definitivamente tramontato il cosiddetto principio della consecuzione della procedura concorsuale, secondo cui il concordato preventivo si convertiva automaticamente e senza alcuna soluzione di continuità in fallimento. Da ciò consegue che la mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta sempre e comunque l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità delle istanze di fallimento pendenti, dovendo infatti il tribunale, prima di accertare la regolarità formale della domanda di concordato e la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 160 e 161, legge fallimentare, valutare se l'accoglimento della proposta comporterà un maggiore vantaggio per i creditori rispetto alla soluzione fallimentare: solo in questo caso potrà dichiarare l'improcedibilità delle istanze di fallimento ed accogliere la domande di ammissione alla procedura di concordato. Pertanto, quando il concordato si fonda sullo stato di insolvenza e la relativa domanda venga depositata nel corso dell'istruttoria prefallimentare o ad istruttoria chiusa, la prevalenza della procedura di concordato rispetto al fallimento è giustificata solo se la proposta concordataria è finalizzata a conseguire due, alternativi, obiettivi: (i) la conservazione imprenditoriale e la ripresa dell'attività produttiva, oppure (ii) il soddisfacimento dei creditori mediante un modello tipicamente liquidatorio che deve, però, sostanziarsi in un programma economicamente più vantaggioso rispetto a quello conseguibile con la liquidazione fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]