Corte d'Appello di Napoli - Vittime dell'usura ed oggetto della sospensione dei termini di pagamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/12/2009

Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 - Pres. Dacomo - Rel. Celentano. Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere - Esclusione.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari - Debiti pecuniari - Applicabilità.

La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)

La sospensione prevista dal terzo comma dell' art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte d'Appello di Napoli 9 dicembre 2009.pdf153.41 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: