Tribunale di Palermo – Concordato in continuità con assuntore: non necessità dell'apertura di una procedura competitiva e non revocabilità, se liberatorio, per inadempimento da parte di quello. Dell'opposizione all'omologazione.

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Data di riferimento: 
22/01/2024

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 22 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Rini, Rel. Maria Cultrera, Giud. Giulio Corsini.

Concordato in continuità con assuntore - Cessione dell'attivo (e del passivo) a quello a seguito dell'omologazione – Non necessità della preventiva apertura di una procedura competitiva – Ragione sottostante.

Concordato in continuità con assuntore liberatorio del debitore – Omologazione - Inadempimento degli impegni assunti da parte del terzo – Inapplicabilità del rimedio della risoluzione.

Concordato preventivo – Opposizione alla omologazione – Utilizzo della PEC per il deposito degli atti processuali – Necessario riguardo alle modalità previste dal D.M. n. 44 del 2011 – Nullità in caso di mancato rispetto.

Con riferimento ad un concordato in continuità con assuntore non si rende necessario dare corso alla procedura competitiva per l’individuazione delle offerte concorrenti prevista dall’art. 91 C.C.I. atteso che tale disciplina – come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito nel vigore dell’art. 163-bis L. Fall. – trova applicazione unicamente qualora il piano di concordato preveda il trasferimento a titolo oneroso ad un soggetto di singoli e specifici beni (ivi compresa l’azienda o rami di essa) e non si attaglia alla diversa fattispecie del concordato, appunto, con assuntore, che comporta il subentro di un terzo nella stessa posizione complessiva dell’impresa debitrice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Secondo quanto statuito dall’art. 119, comma 3, C.C.I., nell’ipotesi in cui il piano preveda che gli obblighi derivanti dal concordato vengano assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, in caso di inadempimento delle obbligazioni concordatarie non è più possibile chiedere, da parte di ciascuno dei creditori o del Commissario giudiziale (su istanza di uno o più creditori), la risoluzione del concordato per inadempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La proposizione di un'opposizione avverso l'omologazione di un concordato preventivo, deve aver luogo nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che prevedono che l'uso della PEC per il deposito degli atti processuali comporti necessariamente l’impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il D.M. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell’atto; deve pertanto ritenersi che il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integri una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Deve, inoltre, osservarsi che anche per questa fase opera l’obbligatorietà della difesa tecnica, sia in quanto s’aggancia alla domanda originaria, sia in quanto non ricorrono eccezioni all’art. 9, comma 2, C.C.I., che prevede fra i principi generali che “salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio”. [nello specifico l'Agenzia delle Entrate, quale creditore dissenziente, per proporre opposizione aveva trasmesso in modo non conforme a quelle regole  la memoria di cui l'art. 48 C.C.I.,  e non si era avvalsa per redigere quell'atto del patrocinio di un difensore, onde il Tribunale ne ha riconosciuto la nullità].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-22-gennaio-2024-pres-rini-est-cultrera_1

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30709/CrisiImpresa?%C3%88-inammissibile-il-deposito-mediante-semplice-PEC-della-opposizione-all%E2%80%99omologazione-del-concordato-preventivo

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Bergamo, 30 settembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5353 e Tribunale di Forlì, 25 febbraio 2019 https://www.unijuris.it/node/4649].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza