Trib.Catania - Società a partecipazione pubblica per la raccolta dei rifiuti, servizio pubblico essenziale e fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/03/2010

Tribunale di Catania, 26 marzo 2010 - Pres. Cardaci - Rel. Cariolo.
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

Ente pubblico - Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione - Disciplina del fallimento del concordato preventivo - Esclusione.

Società per azioni in mano pubblica - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale - Soddisfacimento di bisogni collettivi - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo - Esclusione.

E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici. (lds) (riproduzione riservata)

E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "necessaria" all'ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Catania 26 marzo 2010.pdf162.73 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]