Tribunale di Torino – Concordato semplificato: verifiche che il tribunale è chiamato ad effettuare in sede di apertura della procedura.

Trib. Torino, 4 gennaio 2024, Pres. Giusta, Est. Mussa
Concordato semplificato – Fase di apertura della procedura - Accertamenti che il tribunale è chiamato a compiere – Svolgimento dell'antecedente composizione negoziata con correttezza e buona fede – Necessità - Esistenza nell’ambito della composizione negoziata di concrete prospettive di risanamento, correttezza e buona fede nelle trattative, corretta interlocuzione con il ceto creditorio – Necessità.
Il concordato semplificato è individuato dall’art. 23 co. 2 lett. c. CCII quale soluzione extra concorsuale del dissesto, alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata, ovvero, di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori e di impossibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa. Con il concordato semplificato , il legislatore ha previsto, per il debitore che non ha trovato un accordo con i creditori e, quindi, non può più ipotizzare una continuazione dell’attività d’impresa, la possibilità di liquidare il proprio patrimonio anche unitariamente e anche con offerta precostituita ex art. 19 CCII, ma in funzione squisitamente satisfatoria. Pertanto il Tribunale, nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies ss. D.Lgs. n. 14/2019, deve necessariamente vagliare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l’utilizzo abusivo a questa procedura,
b) che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l’assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori alla fase della composizione negoziata..
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-4-gennaio-2024-pres-giusta-est-mussa
[Cfr in questa rivista, con ulteriori richiami: Trib. Trieste, 14 dicembre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7535]