Tribunale di Milano - Concordato preventivo in continuità: il raffronto col grado di soddisfazione conseguibile in caso di liquidazione giudiziale può aver luogo sulla base di una determinazione atomistica del “valore di liquidazione”.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 05 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Francesco Pipicelli.
Concordato preventivo - Valore di liquidazione – Determinazione - Riferimento ad una liquidazione atomistica - Condizione perché risulti ammissibile.
Con riferimento a una proposta di continuità aziendale il “valore di liquidazione del patrimonio” in caso di liquidazione giudiziale, che l'art. 87, primo comma, lettera c), C.C.I. prevede debba essere contenuto nel piano, risulta ammissibile venga determinato facendo riferimento ad una liquidazione atomistica a condizione che la ricorrente abbia adeguatamene motivato l'inverosimiglianza della continuazione dell'attività d'impresa in sede di liquidazione giudiziale, con conseguente esclusione della possibilità della sua prosecuzione (esercizio) provvisoria ex art. 211 C.C.I. [nello specifico la ricorrente ha motivato che detta condizione risultava sussistere in ragione del fatto che la continuità era prevista si svolgesse per una parte in modo diretto, e per una parte in modo indiretto sulla base della stipula di un contratto d'affitto già dal Tribunale autorizzata e che questa seconda modalità era basata su un intuitu personae a favore del soggetto destinato a proseguire una parte specifica dell'attività aziendale, specie per quanto concerne in contratti in essere, destinati ex art. 175 C.C.I. a sciogliersi per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-5-febbraio-2024-pres-macchi-est-agnese