Tribunale di Napoli - Concordato preventivo: fattibilità del piano ed onere della prova.

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Data di riferimento: 
19/05/2010

Tribunale Napoli, 19 maggio 2010 - Pres. Di Nosse - Rel. Campese - Polo della Qualità Soc. Cons. r.l., ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Ammissibilità della proposta - Poteri del Tribunale - Fattibilità del piano.

Concordato preventivo - Inammissibilità della proposta - Integrazioni e nuovi documenti - Potere discrezionale del giudice - Onere del proponente.

Concordato preventivo - Ammissibilità del proposta - Proponente - Requisiti - Onere della prova.

Il controllo del Tribunale in sede di ammissione della proposta di concordato preventivo non è più circoscritto entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione", ma ad esso compete una verifica della fattibilità del piano, che costituisce la concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le complesse ipotesi dell'art 160 legge fallimentare. (gc) (riproduzione riservata)

Il tenore letterale della norma di cui all'art. 161, comma 1, legge fallimentare, che prevede la possibilità di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, evidenzia che si è in presenza di un potere discrezionale del giudice: potere che lo facultizza ma non lo obbliga a disporre la descritta integrazione, essendo onere dello stesso proponente quello di formulare fin dall'origine la sua proposta in modo conforme a quanto previsto dall'art. 161 l. fall., alla cui inosservanza è correlata la sanzione dell'inammissibilità della stessa proposta concordataria. (gc) (riproduzione riservata)

In tema di ammissibilità del concordato preventivo, come modificato dal d.lgs. n. 5/06 e dal d. lgs. n. 169/07 , il debitore è gravato di un onere probatorio particolarmente stringente quanto alla prova della fattibilità del piano ed alla veridicità dei dati aziendali, prova che deve essere data, oltre che con la produzione della documentazione di cui all'art. 161, secondo comma, anche, e soprattutto, attraverso la relazione di un professionista indipendente ed imparziale. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]