Corte di Cassazione (28365/2023) – Fallimento e procedure competitive di vendita: nullità del negozio volto ad avvantaggiare un partecipante e poteri riconosciti al giudice delegato di sospenderne lo svolgimento o di impedirne il perfezionamento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 ottobre 2023, n. 28365 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Procedura di vendita dei beni – Necessario rispetto delle regole volte a garantire una posizione di parità tra tutti i potenziali partecipanti – Nullità del negozio volto ad avvantaggiare uno di quelli – Conseguente possibile sospensione delle operazioni di vendite – Soggetti interessati da considerarsi legittimati a richiederla – Criterio da adottarsi .
Fallimento – Sospensione delle operazioni di vendita o esercizio del potere di impedirne il perfezionamento – Giudice delegato – Momenti in cui può addivenirvi - Fondamento.
Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vendita competitiva – Rispetto dei principi di uguaglianza e parità – Contratto concluso ante gara tra l’aggiudicatario ed un terzo occupante il bene posto in vendita – Nullità per illiceità della causa.
Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Potere di sospensione ex art. 108 L.F. – Gravi e giustificati motivi.
Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Potere di sospensione ex art. 108 L.F. – Parere Comitato dei creditori – Valore consultivo e non vincolante.
Il negozio concluso per attribuire una posizione individuale di vantaggio a uno dei partecipanti a una futura procedura competitiva è nullo per illiceità della causa, perché contrasta con il principio (di ordine pubblico economico e consacrato in norme di carattere imperativo espressive delle basilari regole di correttezza che devono necessariamente governare le relazioni di mercato) desumibile dall’art. 107 l. fall., di necessaria garanzia dell'uguaglianza e della parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti a una gara volta alla liquidazione di un bene nell’ambito di una procedura concorsuale; di conseguenza, chiunque ha interesse a far valere una nullità negoziale che derivi dalla violazione di tale principio fondante le procedure competitive di liquidazione dell’attivo concorsuale, domandando la sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108, comma 1, l. fall. (Principio di diritto) [al riguardo, la Corte ha precisato che fra gli “altri interessati” a cui l’art. 108, comma 1, l. fall. attribuisce la legittimazione a presentare istanza di sospensione delle operazioni di vendita può farsi rientrare chiunque abbia interesse a far valere una nullità negoziale che derivi dalla violazione dei principi fondanti le procedure competitive ed a notiziare il giudice perché questi sospenda le operazioni di vendita e, quindi, anche i potenziali offerenti che non siano stati adeguatamente informati delle operazioni di liquidazione, nonché i possibili partecipanti a eventuali licitazioni e gare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il potere di sospensione delle “operazioni di vendita” riconosciuto al giudice delegato deve essere inteso come esercitabile durante l’intero corso della fase della vendita, che ha inizio dopo l'emissione del provvedimento con cui ne sono stabilite la data e le modalità e si conclude con l'atto di trasferimento che fa seguito all’aggiudicazione. Il disposto dell’art. 108, comma 1, l. fall. prevede infatti due distinte evenienze, l’una, di portata più ampia, riguardante la possibilità di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, l’altra concernente la possibilità di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, la necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, rappresenta il coacervo di regole ineludibili che presiedono l'attività di liquidazione ex art. 107, comma 1, l.fall., con la conseguenza che è nullo, per illiceità della causa, il contratto concluso prima della gara, fra l'occupante del bene in vendita ed un terzo, condizionato all'aggiudicazione da parte di quest'ultimo, con cui il primo si impegni a rilasciare immediatamente il bene, avendo quale causa concreta quella di attribuire una posizione di vantaggio a uno dei soggetti interessati alla gara a discapito degli altri, così vanificando le norme imperative che presiedono le vendite concorsuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione della procedura di vendita adottato dal giudice delegato che aveva appreso dell'esistenza di detto accordo, il quale finiva di fatto, a fronte della titolarità in capo all'occupante di un contratto di affitto agrario con scadenza nel 2039, ad impedire una reale competizione, posto che l'aderente all'accordo poteva fare affidamento sulla immediata liberazione dell'immobile, mentre qualunque altro interessato confidava sull'esistenza di un perdurante contratto di affitto agrario che avrebbe limitato per molti anni ogni godimento diretto del bene, limitandone l'appetibilità). (massima ufficiale)
Il disposto dell’art. 108, I° L.F. prevede due distinte evenienze, l’una riguardante la possibilità di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, l’altra concernente la possibilità di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Il contenuto letterale della norma dimostra che la prima ipotesi, di portata più ampia della seconda, delinea un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, evenienza in cui rientra il rilievo di ogni vizio di legittimità, per violazione delle norme di ordine pubblico economico appena richiamate, che infici il procedimento di vendita dei beni rientranti nell’attivo fallimentare. Tale potere di sospensione delle “operazioni di vendita” deve essere inteso come esercitabile durante l’intero corso della fase della vendita che ha inizio dopo l'emissione del provvedimento con cui sono stabilite la data e le modalità della vendita e si conclude con l'atto di trasferimento che fa seguito all’aggiudicazione. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
La disposizione di cui all’art. 108 L.F. che prevede che il potere di sospensione vada esercitato “previo parere del comitato dei creditori”, in assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene vada interpretata nel senso di acquisizione di un atto meramente consultivo, e non vincolante, al fine di offrire al giudice delegato valutazioni di merito o di opportunità (non certo di legittimità che sono appannaggio dell’organo giurisdizionale). Questa limitata finalità e, soprattutto, la mancata previsione di alcuna conseguenza in termini di nullità in caso di assenza del parere (ai sensi dell’art. 156, comma 1, cod. proc. civ.) impediscono di ritenere che il provvedimento di sospensione possa rimanere in qualche modo pregiudicato dall’omessa preventiva acquisizione del parere del comitato dei creditori. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
[in tema di mancato rispetto da parte del curatore delle regole, volte a garantire uno stato di uguaglianza e parità fra tutti i partecipanti e quindi la trasparenza e la legalità della procedura di gara, che devono caratterizzare le vendite fallimentari, cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2022, n. 21007 https://www.unijuris.it/node/6385; in tema di necessario rispetto di quelle regole: Corte di Cassazione, Sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645 https://www.unijuris.it/node/1207 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22383 https://www.unijuris.it/node/5074; con riferimento al potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento delle operazioni di vendita fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 giugno 2022, n. 19604 https://www.unijuris.it/node/6393 Con riferimento alle ultime tre massime cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2022, n. 21007 https://www.unijuris.it/node/6385; in tema di necessario rispetto di quelle regole: Corte di Cassazione, Sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645 https://www.unijuris.it/node/1207 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22383 https://www.unijuris.it/node/5074; con riferimento al potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento delle operazioni di vendita fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 giugno 2022, n. 19604 https://www.unijuris.it/node/6393].
