Tribunale di Torino – Liquidazione controllata: criterio di determinazione del compenso spettante al liquidatore laddove rappresentato da un soggetto diverso dal gestore della crisi.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 07 maggio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Stefano Miglietta.
Liquidazione controllata - Nomina di un liquidatore diverso dal gestore – Compenso spettantegli - Natura unitaria con quello dell'OCC - Misura da determinarsi per entrambi al termine della procedura – Irrilevanza della pattuizione conclusa in fase di accesso tra debitore e OCC – Applicabilità dei parametri legali dell'attivo realizzato e del passivo accertato – Necessità.
Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata va, come da disposto dell'art. 275, comma 3, C.C.I., determinato, al termine dell'esecuzione del programma liquidatorio, unitamente al compenso del liquidatore, una volta presentato da parte di questi il rendiconto, quando saranno definitivamente noti l'entità dell'attivo realizzato e del passivo accertato che costituiscono i parametri cui fare riferimento nella quantificazione, e ciò anche nelle ipotesi in cui il Tribunale, conclusa la fase che ha portato all'apertura di quella procedura, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 270, secondo comma, lettera b), C.C.I., nomini quale liquidatore un soggetto diverso dal gestore della crisi. Dalla lettura congiunta delle disposizioni del D.M. 202/2014, artt. 17, primo e secondo comma, e 18, primo e secondo comma, si evince infatti, senza incertezze, che il legislatore ha inteso regolare tutte le ipotesi di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento di cui al Capo II, Sezione I, della legge 3/2012 (diversi liquidatori, diversi OCC o liquidatore diverso dall’OCC) prevedendo espressamente la liquidazione da parte del Tribunale di un “compenso unico”; scelta questa da ritenersi applicabile, sulla scorta delle disposizioni cui si è fatto sopra riferimento, anche nell'ipotesi, non espressamente disciplinata, della procedura di liquidazione controllata, laddove si realizzi un avvicendamento tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore. Deve al proposito osservarsi che la pattuizione del compenso tra il debitore e l'OCC di cui all'art. 14 , comma 1, del D.M. 202/2014 non può assumere un ruolo vincolante nella determinazione del compenso al liquidatore, ciò sia in quanto alcun rapporto contrattuale intercorre tra lo stesso e il debitore, sia in quanto il giudice non può essere costretto a disattendere i parametri di legge che è tenuto ad applicare, sia infine in quanto riconoscere carattere vincolante a tale accordo significherebbe consentire al debitore di determinare indirettamente la misura di soddisfacimento dei creditori concorsuali, necessariamente incisi dall'esborso in prededuzione a favore dell'OCC in una procedura, quale quella della liquidazione controllata, che non consente alcuna forma di attenuazione della garanzia generica del debitore come contemplata dall'art. 2740 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-7-maggio-2024-est-miglietta
[con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, a proposito del principio della liquidazione unica, cfr. in questa rivista: Tribunale di Palermo, 10 maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/7083].