Tribunale di Ferrara – Concordato semplificato: previsioni e questioni che nel ricorso risulta necessario siano contenute ed affrontate.

Tribunale di Ferrara, Ufficio del giudice delegato alle procedure concorsuali, 07 maggio 2024 (data della pronuncia) - Giudice relatore Anna Ghedini.
Concordato Semplificato - Modalità di riparto dell'attivo ottenuto dalla liquidazione - Necessaria specificazione in sede di ricorso.
Concordato Semplificato – Contenuto della proposta – Necessità che risulti non pregiudizievole rispetto all'alternativa liquidatoria – Aspetti da esaminarsi in sede di comparizione.
Non esistendo per il concordato semplificato alcuna norma corrispondente, nel concordato preventivo, all’art. 84, comma 6, C.C.I. e non potendosene certamente, attesa la natura eccezionale di deroga al principio generale dell’art. 2741 c.c., ipotizzare l'applicazione analogica, si deve ritenere necessario che, in sede di ricorso per l'accesso a detta procedura, sia previsto che l'attivo ottenuto dalla liquidazione vada ripartito nel rispetto della par condicio creditorume che il pagamento dei creditori privilegiati possa essere falcidiato solo nei limiti e nei modi di cui alla regola, che è il portato di quella della responsabilita’ patrimoniale, in forza della quale il privilegiato viene pagato come tale nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio, mentre il resto del credito, come nella esecuzione individuale, declassa a chirografario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Poiché in sede di concordato semplificato l'omologa e’ subordinata alla verifica che la proposta non sia pregiudizievole rispetto alla liquidazione giudiziale, si deve considerare necessario che la debitrice affronti in ricorso quella questione, sia tenendo conto che la liquidazione giudiziale può’ effettuare la medesima attività’ liquidatoria da essa prevista (consistente nello specifico nella prosecuzione del contratto di affitto e vendita dell'azienda in esercizio), sia approfondendo, indagando anche sulla capienza dei soggetti debitori e quantificando le spese di giudizio, la possibilita’ da parte della eventuale liquidazione giudiziale di dare corso ad azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie che garantiscano ai creditori utilità che il concordato non possa realizzare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-7-maggio-2024-est-ghedini
[Cfr in questa rivista la giurisprudenza inerente le varie problematiche relative al concordato semplificato: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1126 ]