Tribunale di Napoli – Composizione negoziata: il possibile risanamento dell'impresa giustifica il riconoscimento di misure protettive anche se ne siano cessati gli effetti a motivo della mancata tempestività da parte del tribunale nel fissare l'udienza.

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Data di riferimento: 
30/04/2024

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 30 aprile 2024 – Giudice Livia De Gennaro.

Tribunale – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Imprenditore - Misure protettive e cautelari – Istanza di conferma o modifica – Tribunale – Mancata fissazione della prescritta udienza - Riproposizione della domanda – Giudice - Riconoscimento ex nunc – Possibile efficacia retroattiva - Fondamento.

In tema di composizione della crisi d’impresa, laddove l'imprenditore richieda la conferma o modifica delle misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 19, primo comma, C.C.I., ma poi la riproponga per non avere il Tribunale a sua volta fissato, come previsto del terzo comma, l'udienza entro 10 giorni dalla proposizione del ricorso, il giudice, nonostante per tale motivo risultino ai sensi di quello stesso comma cessati gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 18, primo comma, C.C.I., si deve ritenere possa pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la concessione ex nunc delle misure richieste anche con efficacia retroattiva ove risulti che le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso e che il risanamento non risulti, ad un esame obiettivo, manifestamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici, estrinseci ed intrinseci, assumendo in tal senso un ruolo centrale il parere dell’esperto nominato che deve essere sorretto da una adeguata e logica motivazione, con particolare riferimento all’effetto, in caso di eventuale mancata conferma o revoca, di turbamento del regolare corso delle trattative. [nello specifico il Tribunale è giunto a tale conclusione, nonostante la criptica formulazione dell’ultima parte del comma in questione, per la necessità di interpretarla correttamente non potendo l’esercizio di un diritto soggettivo dipendere solo dalla efficienza di un ufficio giudiziario, senza che nulla risulti imputabile a chi ha diritto di avvalersene]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31335/CrisiImpresa?Riproposizione-della-domanda-di-concessione-di-misure-protettive-e-cautelari-a-seguito-di-mancata-fissazione-dell%E2%80%99udienza-di-conferma

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza