Tribunale di Larino - Composizione negoziata: durata massima delle misure protettive. Nozione giuridica di stato di insolvenza quale presupposto della pronuncia della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Larino, 09 maggio 2024 (data della pronuncia) - Pres. Rel. Rinaldo D'Alonzo, Giud. Stefania Vacca e Giuliana Bartolomei.
Composizione negoziata della crisi - Riconoscimento di misure protettive – Divieto di apertura della liquidazione giudiziale, in particolare – Durata massima – Fondamento.
Liquidazione giudiziale – Stato di insolvenza – Impotenza funzionale all'adempimento nel breve periodo delle obbligazioni – Presupposto necessario – Transitorietà e reversibilità dell'insolvenza – Prodursi di effetti differenti.
Con riferimento all'istanza di nomina dell'esperto, come proposta ex art. 17, primo comma, C.C.I. da un imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario al fine dell'accesso alla composizione negoziata, e alla contestuale o successiva richiesta ex art. 18, primo comma, C.C.I. di applicazione di misure protettive, dal momento che, a mente del quarto comma di detto articolo, tali misure laddove concesse e successivamente non eventualmente revocate durano “fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”, si deve ritenere che gli effetti di cui al medesimo art. 18, tra cui anche il divieto di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, non possano protrarsi oltre il termine fissato dall’art. 17, settimo comma, C.C.I. e cioè oltre il termine di 6 mesi (eventualmente prorogabile per altri 6 mesi), decorrente dall'accettazione della nomina da parte dell'esperto. [nello specifico, il Tribunale con riferimento ad una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore in costanza dell'ammissione del debitore alla composizione negoziata, essendo ampiamente decorso quel termine, in presenza di tutti i necessari presupposti tra i quali la sussistenza di uno stato di insolvenza, ha disposto l'apertura della procedura liquidatoria richiesta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Lo stato di insolvenza costituisce una nozione schiettamente giuridica, che presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere infatti non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2, comma 1, lettera b), C.C.I., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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