Tribunale di Bari – La cancellazione dell'ipoteca non può aver luogo a seguito dell'accoglimento di una domanda cautelare volta ad ottenere l'emissione di un ordine di prestazione del consenso alla cancellazione da parte del creditore ipotecario.
Tribunale di Bari, Sez. I civ., 27 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Saverio Umberto di Simone, Rel. Emanuele Pinto, Giud. Cristina Fasano.
Ipoteca giudiziale – Condizioni perché possa essere cancellata - Accordo tra le parti o provvedimento giudiziale definitivo – - Inammissibilità di un differente presupposto. - Emissione di un ordine volto a costringere il creditore a prestare il consenso – Esclusione.
Con riferimento ad una ipoteca giudiziale come iscritta, in ragione dell’irretrattabilità della eventuale sua cancellazione che non ammette alcun ripristino, sono previste due sole ipotesi in cui il Conservatore può procederne alla cancellazione, ovverosia quella su base consensuale di cui all’art. 2882 c.c., vale a dire a seguito di accordo tra i soggetti interessati, debitore e creditore ipotecario, e quella su base giudiziale di cui all’art. 2884 c.c., id est in forza di una sentenza passata in giudicato ovvero in forza di altro provvedimento definitivo previsto dalla legge; tertium non datur, pertanto è inammissibile che possa aver luogo a seguito dell'accoglimento di una domanda cautelare volta ad ottenere l'emissione dal parte del Tribunale di un ordine di prestazione del consenso alla cancellazione da parte del creditore ipotecario, in quanto provvedimento cautelare che laddove emesso risulta intrinsecamente inidoneo a garantire la definitività dell’accertamento giudiziale e che surrettiziamente disapplica l’art. 2884 c.c. facendo solo formalmente leva sul disposto di cui all’art. 2882 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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