Tribunale di Ferrara – Dopo la presentazione di una domanda prenotativa volta all'accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi il compimento di atti di straordinaria amministrazione richiede l'autorizzazione del tribunale.

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Data di riferimento: 
28/05/2024

Tribunale Ordinario di Ferrara, 28 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Giusberti, Rel. Anna Ghedini, Giud. Costanza Perri.

Domanda con riserva ex art. 44 C.C.I. - Compimento di atti di straordinaria amministrazione quali acconti ai professionisti – Necessità dell'autorizzazione del tribunale – Conseguenze dell'eventuale omissione.

Dal momento che l'art. 46 C.C.I., nel prevedere la necessità che gli atti urgenti di straordinaria amministrazione da compiersi dopo la presentazione di una domanda prenotativa ex art. 44 C.C.I., e fino alla pronuncia del decreto di apertura ex art 47 C.C.I., siano autorizzati, fa esplicito riferimento solo all'ipotesi in cui siano finalizzati all'accesso a concordato preventivo, nel mentre l'art. 44 C.C.I. non prevede che debba essere precisata la forma di composizione della crisi che verrà prescelta in seguito, comprendendo perciò la possibilità dell'accesso anche agli accordi di ristrutturazione e ai piani di ristrutturazione soggetti ad omologa, deve ritenersi che quell'esclusivo riferimento risulti errato e che, qualsiasi sia il procedimento al quale il debitore intenda accedere il compimento di tali atti richieda sempre l'autorizzazione del tribunale, onde, in mancanza, il compimento di tali atti comporta la revoca del decreto di fissazione del termine per addivenire all'apertura di un procedimento di risoluzione della crisi, ovvero, laddove già scaduto, il rigetto della richiesta di proroga dello stesso. [nello specifico il Tribunale, dal momento che la debitrice nella propria memoria autorizzata aveva dichiarato di aver sempre manifestato, sin dalla proposizione del ricorso, la propria intenzione di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, ha pertanto rigettato l'istanza di proroga, dichiarato improseguibile il procedimento come avviato a seguito del deposito ex art. 44 C.C.I. della domanda prenotativa e dichiarato cessate le misure protettive come in precedenza confermate, in quanto ha ritenuto che l'avvenuta sottoscrizione di mandati professionali dopo il deposito della domanda c.d. in bianco, con modalità di pagamento che prevedevano la corresponsione di acconti e il versamento del saldo alla consegna dei lavori, contrastando con l’art. 6 C.C.I. dettato in tema di prededuzione dei crediti professionali (richiedente al primo comma, lettera b, la preventiva omologazione di quello strumento di composizione della crisi) integrasse un atto di straordinaria amministrazione che necessitasse la preventiva autorizzazione giudiziale in quel caso non formulata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31383/CrisiImpresa?Richiede-l%E2%80%99autorizzazione-la-stipula-di-mandato-professionale-dopo-il-deposito-della-domanda-c.d.-in-bianco-ex-art.-44-CCII

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-28-maggio-2024-pres-giusberti-est-ghedini

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31375/CrisiImpresa?%C3%88-errato-il-riferimento-alla-sola-ipotesi-del-concordato-preventivo-contenuto-nell%E2%80%99art.-46-CCI%3F

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31376/CrisiImpresa?Procedure-co...

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza