Tribunale di Ancona – Accordi di ristrutturazione e istanza di applicazione del cram down fiscale: criteri cui deve attenersi l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate per risultare ammissibile.

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Data di riferimento: 
15/05/2024

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 15 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Giuliana Filippello, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Andrea Marani.

Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale – Omologazione – Istanza del debitore di applicazione del cram down – Opposizione dell’Agenzia delle Entrate – Presupposti da rispettarsi.

In tema di opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate alla omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale mediante ricorso alla fictio juris del c.d. cram down, fermo il principio generale di specifica allegazione e prova incombente su ciascuna parte processuale rispetto alle domande e/o eccezioni proposte, un ulteriore profilo di inammissibilità di una tale opposizione può discendere dalla circolare dell'Agenzia sede centrale, la quale ha espressamente richiamato le Direzioni Provinciali e Regionali al massimo rigore nella prospettazione delle opposizioni sulla convenienza (mancata) degli accordi o dei concordati ove sia fatta richiesta di applicazione del cram down, le quali devono essere corredate da idonea e specifica documentazione a supporto di quanto dedotto. Vieppiù ciò è richiesto alla luce della novella legislativa introdotta dall'art. 1bis, articoli 2 e 3, della Legge 103/2023 che ha delineato, rispetto a quanto previsto dall'art. 63 C.C.I., ulteriori e stringenti criteri affinché sia eliso il rischio di abusivo utilizzo dello strumento dell'omologazione forzosa, criteri da ritenersi oramai tipizzati onde ogni eventuale valutazione può considerarsi ultronea [nello specifico, il Tribunale ha omologato, nonostante l'opposizione proposta e nonostante  solo i creditori pubblici risultassero in quel caso interessati alla manovra di ristrutturazione e alla sua omologa mediante ricorso al cram down fiscale , l'accordo di ristrutturazione in considerazione del fatto che, al momento della predisposizione di quello con i creditori erariale e previdenziale, la debitrice aveva fatto legittimo affidamento sull'applicabilità dell'art. 63 C.C.I., ragion per cui l'applicazione della nuova normativa anche qualora ritenuta ratione temporis giustificata avrebbe rappresentato un vulnus al legittimo affidamento della ricorrente, ciò a maggior ragione in quanto in quel caso risultavano comunque soddisfatti tutti i requisiti da quella richiesti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31408/CrisiImpresa?Doveri-di-diligenza-a-carico-dell%E2%80%99Agenzia-delle-Entrate-quando-propone-opposizione-al-cram-down

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-15-maggio-2024-pres-filippello-est-mantovani 

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31759/CrisiImpresa?Cram-down-fiscale-e-previdenziale-quando-gli-enti-sono-gli-unici-creditori 

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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