Tribunale di Vercelli – Fallimento: considerazioni in tema di vis attractiva del tribunale fallimentare, di intervento del curatore nei giudizi pendenti, di azione revocatoria e requisito dell'eventus damni, e di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. d) LF
Tribunale di Vercelli, Sez. Civile - Settore Fallimentare, 02 aprile 2024 – Giudice Edorardo Gari.
Fallimento – Azioni che ne derivano - Vis attractiva del tribunale fallimentare- Estensione e limiti della competenza funzionale da riconoscergli.
Fallimento – Giudizi in corso – Possibile intervento del curatore uin sostituzione del fallito – Finalità.
Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Requisito dell'eventus danni – Prova da fornirsi da parte del curatore – Fondamento.
Fallimento - Azione revocatoria – Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. - Limite – Piano volto ad arginare l'inadempimento del piano concordatario – Ipotesi di esenzione da considerarsi inammissibile.
La vis attractivadi cui all'art. 24 della legge fall., che prevede l'attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento di una competenza funzionale e inderogabile a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari, e che non viene meno anche in presenza di un foro convenzionale esclusivo, riguarda esclusivamente le controversie che, anche se relative a rapporti preesistenti alla dichiarazione di fallimento, subiscono, per effetto di quest'ultima, una deviazione dal loro schema legale tipico, nel senso che il rapporto viene ad essere concretamente modificato, nel suo sviluppo fisiologico, dal fallimento stesso, il quale determina, anche sul piano del diritto sostanziale, una situazione particolare, in cui la competenza del tribunale fallimentare s'inserisce quale elemento integrativo. A tale competenza, e al conseguente assoggettamento al rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., sono invece sottratte quelle azioni che, pur risultando strumentali rispetto all'interesse della massa, non trovano causa o titolo nella dichiarazione di fallimento, ma si pongono in relazione di mera occasionalità con la stessa, non riguardando la formazione dello stato passivo e non essendo destinate ad incidere sul patrimonio del fallito; nonostante gli eventuali riflessi che il loro risultato può avere sullo svolgimento della procedura, le stesse restano pertanto sottoposte alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dall'impresa in bonis, con la sola sostituzione degli organi della procedura alla persona fisica dello imprenditore o, in caso di fallimento di società, agli organi che ne avevano la rappresentanza processuale. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A tal proposito, non è secondario considerare che il curatore del fallimento si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell’imprenditore che amministra recuperandolo alla sua propria funzione generica di garanzia nell'interesse della massa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui un’azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare la prova in particolare del requisito dell'eventus damni deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l’azione pauliana secondo cui, a fronte dell’allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano la ricorrenza di quel presupposto, incombe sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte. Questo perché, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall’altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all’entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il giudizio con cui il giudice deve valutare se gli atti esecutivi di un piano ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. siano o no esenti dall’azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare va condotto: 1) ex ante avendo riguardo alle stesse premesse di cui le parti diedero conto quando stipularono il piano e non, come si suol dire col senno di poi, quando già si conoscono le sorti del fallimento; 2) parametrandolo sulla condizione professionale del terzo contraente, che farà valere l’esenzione allegando di aver fatto affidamento sul piano, circa l’idoneità di questo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa; 3) nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato allo scopo di cui al punto precedente. [al riguardo nello specifico con riferimento ad un patto concluso con alcuni dei creditori dal soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, poi fallito, il Tribunale ha ritenuto che, seppure i patti para concordatari risultino ammissibili per principio generale dell’autonomia privata ex art. 1322 c.c., non lo siano quando conclusi per arginare l’inadempimento al piano di concordato omologato e,.in quanto tali, incorrano nella violazione del principio della par condicio creditorum] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2407
[con riferimento alla prima massima,cfr. in quesra rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 29 settembre 2016 n. 19340 https://www.unijuris.it/node/3219; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2021, n. 18610 https://www.unijuris.it/node/5749 e Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2017 n. 1641 https://www.unijuris.it/node/3155; con riferimento alla terza: Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2018, n. 9565 https://www.unijuris.it/node/4467 e :Corte di Cassazione, Sez. III civ., 09 ottobre 2023, n. 28286 https://www.unijuris.it/node/7422, con riferimento alla quarta: Tribunale di Rovigo 20 maggio 2016 https://www.unijuris.it/node/2915; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 marzo 2023, n. 6508 https://www.unijuris.it/node/6895 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3018 https://www.unijuris.it/node/5324e in tema di possibile modifica del piano di concordato preventivo e di limiti della stessa: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 novembre 2018 n. 29741 https://www.unijuris.it/node/4514].