Tribunale di Mantova – Esdebitazione del debitore incapiente: la procedura non può proseguire nei confronti degli eredi in caso di decesso del debitore beneficiario.
Tribunale di Mantova, Ufficio fallimenti, 05 giugno 2024 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.
Esdebitazione del debitore incapiente – Apertura della procedura – Decesso del beneficiario nel corso della stessa – Improseguibilità nei confronti degli eredi – Fondamento.
In assenza di una disciplina che regoli una tale ipotesi, l'esdebitazione del debitore incapiente, come regolata dall’art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012, non può proseguire a seguito del decesso del debitore cui tale beneficio sia stato riconosciuto , essendo le utilità sopravvenute cui fa riferimento il primo comma della norma sopra menzionata, che prevede “l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento”, necessariamente dipendenti dalla permanenza in vita del debitore e non potendo qualificarsi l'esdebitazione dell’incapiente come procedura concorsuale sicché non può trovare applicazione neppure in via analogica il disposto di cui all’art. 12 L.F. e ora dell’art. 35 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)