Tribunale di Mantova – Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: morte del debitore nei cui confronti la procedura risultava aperta e prosecuzione della stessa nei confronti della sola erede, parimenti ad essa ammessa.
Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 17 giugno 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Mauro P. Bernardi.
Liquidazione del patrimonio – Apertura – Successiva morte del debitore - Ipotesi non contemplata dalla L. 3/2012 – Applicazione analogica dell'art. 12 L.F. - Erede pure ammessa quella procedura – Prosecuzione della procedura nei suoi confronti.
Dal momento che la L.3/2012, a differenza di quanto accade ora nella vigenza del nuovo codice della crisi ai sensi degli artt. 35 C.C.I. in tema di liquidazione controllata (e giudiziale) e 270, comma 5,. C.C.I., che con riferimento a quella procedura richiama appunto al riguardo, laddove compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, il Tribunale essendo intervenuta la morte del debitore nei cui confronti era stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, ne ha, in applicazione analogica, ricorrendo la eadem ratio. di quanto previsto dall'art.12 L.F., disposto la prosecuzione nei confronti dell'unica erede superstite, come ammessa anch'essa alla procedura di liquidazione del patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)