Corte di Cassazione (11351/2024) – Il contribuente che dopo essere stato dichiarato fallito ha continuato a svolgere attività in proprio è legittimato ad impugnare l'atto impositivo emesso nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 aprile 2024, n. 11351 – Pres. Ettore Cirillo, Rel. Rosanna Angarano.
Dichiarazione di fallimento - Contribuente che anche dopo ha continuato a svolgere attività in proprio – Atto impositivo emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Legittimazione del fallito all'impugnazione - Sussistenza – Differenza rispetto a quanto accade in caso di contenzioso tributario relativo a rapporti anteriori al fallimento.
In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-29-aprile-2024-n-11351-pres-cirillo-est-angarano
[con riferimento all'intervenuta assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente il presupposto della legittimazione straordinaria ex art. 43 l.fall. del contribuente insolvente dichiarato fallito ad impugnare atti impositivi che gli siano stati notificati, relativi a crediti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento, come rappresentato dalla mera inerzia del curatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.V Tributaria, 25 agosto 2022, n. 25373 https://www.unijuris.it/node/6434; in tema di conseguente principio di diritto pronunciato dalle Sezioni. Unite (“in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; - l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo), cfr.: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 11287 https://www.unijuris.it/node/6981; quanto al fatto che ilregime di inefficacia previsto dall'art. 44, comma 2, l.fall. trova integrale applicazione soltanto per i pagamenti ricevuti dal fallito per titoli anteriori al fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2015, n.1724 https://www.unijuris.it/node/2553].