Tribunale di Monza - Concordato preventivo in continuità: natura e contenuto delle verifiche che il tribunale deve svolgere sin dalla fase di apertura.
Tribunale Ordinario di Monza, Sez. III civ. - Delle procedure concorsuali e individuali, 11 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Giovanetti, Rel. Patrizia Fantin. Giud. Alessandro Longobardi.
Concordato preventivo in continuità – Verifica che il tribunale deve svolgere sin dal momento dell’apertura della procedura – Non irrealizzabilità del piano di superamento della crisi o dell'insolvenza.
Laddove trattasi di concordato in continuità aziendale, il tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) C.C.I., deve, già in fase di apertura, verificare la ritualità della proposta e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, ciò in quanto. seppure il Codice della Crisi sembri concentrare le verifiche nella fase di omologazione (art. 112 C.C.I.), non può tuttavia trascurarsi che, già in quella prima fase, appare opportuno compiere gli accertamenti necessari in punto condizioni di legittimità della proposta, controllando il rispetto dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante, al fine di evitare la diffusione di forme di abuso di detto strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso. Ciò perché, sebbene il giudizio si arresti alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del piano, ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservino il valore dell’impresa; più precisamente il Tribunale deve, qualora l'impresa sia in crisi, verificare che il piano consenta di evitare l'insolvenza e al contempo di superare la crisi e, se l'impresa già si trova in situazione di insolvenza, che il piano sia in grado di rimuoverla; i due pilastri del concordato devono pertanto rivelarsi, da subito, non irrealizzabili. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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