Corte d'Appello di Brescia – Liquidazione controllata: affinché si possa dichiarare aperta la procedura non è necessario che essa garantisca una qualche utilità per i creditori.

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Data di riferimento: 
03/04/2024

Corte d'Appello di Brescia, 03 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Magnoli, Cons, Rel. Michele Stagno, Cons. Vittoria Gabriele.

Liquidazione controllata – Apertura della procedura - Prospettiva di utilità per i creditori – Presupposto non richiesto.

L’apertura della liquidazione controllata su istanza dello stesso debitore è condizionata solo alla sussistenza di una condizione di sovraindebitamento, vale a dire di crisi o di insolvenza; non è invece richiesto tra i requisiti necessari per l'ammissione che ne possa conseguire un’utilità per i creditori trattandosi di presupposto neppure richiesto per l'esdebitazione, beneficio al cui conseguimento quella procedura è finalizzata. Esdebitazione che alla luce del disposto dell'art 282 C.C.I. richiede infatti solo che sia intervenuta la chiusura della procedura o siano decorsi tre anni dalla sua apertura, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 280 C.C.I. (tra le quali una qualche utilità non è richiesta) e che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. In conclusione, l'entità dell'attivo in rapporto all'entità dei debiti non determina l'inammissibilità della domanda di liquidazione controllata del debitore. [nello specifico la Corte ha riconosciuto il diritto di apertura della procedura nonostante la debitrice fosse in possesso solo di una vecchia autovettura del valore apparente di 5.000,00.= Euro e non avesse alcuna fonte di reddito, dovendosi tra l'altro considerare irrilevante, non potendosi considerare rientrante tra il suo patrimonio, la messa a disposizione di 15.000,00.= Euro da parte di una di lei figlia]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-brescia-3-aprile-2024-pres-magnoli-est-stagno

[Cfr in questa rivista, con ulteriori riferimenti, Tribunale di Treviso, 21 marzo 2024 – https://www.unijuris.it/node/7756 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza