Tribunale di Udine – Misure protettive: efficacia estesa e oggetto della delibazione del giudice. Natura non concorsuale della composizione negoziata della crisi.
Tribunale di Udine, 26.10.2023 – G.D. dott. Gianmarco Calienno
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive - Efficacia estesa – Funzionalità rispetto all’esercizio dell’impresa.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive - Delibazione del giudice per conferma e/o modifica e/o revoca- Funzionalità rispetto al buon esito delle trattative.
Composizione negoziata della crisi – Natura non concorsuale – Possibilità di acquisire diritti di prelazione – Non necessarietà di coinvolgere tutti i creditori.
Nell’impianto del Codice della Crisi, le misure protettive, differentemente dai provvedimenti cautelari, possono produrre effetti, quanto meno in astratto e nella fase iniziale del procedimento di composizione negoziata della crisi, nei confronti di una platea indeterminata di destinatari. L’art. 18, I° CCII estende, infatti, l’efficacia delle misure protettive ai “beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”: è possibile, dunque, che la misura protettiva sia diretta ad inibire l’esecuzione forzata su un bene, di proprietà di un terzo, ma che il debitore detiene legittimamente in quanto funzionale all’esercizio dell’impresa. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di composizione negoziata della crisi, la delibazione rimessa al giudice, al fine di confermare, modificare e/o revocare le misure protettive già disposte, è rivolta non tanto a verificare in astratto l’attitudine delle misure protettive a perseguire la funzione di salvaguardare le trattative in sé, ma ad accertare, sebbene sommariamente, la concreta strumentalità delle stesse ad assicurarne il buon esito, ossia la funzionalità delle misure protettive rispetto alla ragionevole possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale, economico e/o finanziario e di prosecuzione dell’attività. Tale delibazione sarà rivolta, quanto al fumus, all’accertamento sommario della condizione oggettiva rappresentata da uno stato di crisi o di insolvenza sia essa prospettiva o già concretizzatasi; quanto al periculum nell’accertare che la mancata concessione delle misure protettive possa pregiudicare il buon esito delle trattative, il che, a sua volta, comporta la verifica: a) dell’esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione con correttezza e buona fede; b) della strumentalità delle misure protettive attivate rispetto al buon esito delle trattative; c) del bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
La composizione negoziata della crisi -CNC- non costituisce una procedura concorsuale. Conseguentemente, mentre nella normativa concorsuale comune il divieto per i creditori di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti non è disponibile dalle parti, nell’ambito della CNC tale diritto è disponibile, potendo il debitore e il singolo creditore accordarsi per l’acquisto della prelazione, anche a dispetto degli altri creditori. Parimenti, dalla natura non concorsuale della CNC discende che non vi è alcun obbligo a carico dell’imprenditore che vi accede di coinvolgere tutti i creditori nelle trattative; non vi è ordine di distribuzione delle somme, non dovendosi rispettare la par condicio creditorum. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, in merito alla terza massima: Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. - Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa, 30 ottobre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7560 ]