Corte di Cassazione (22914/2024) – Applicabilità del privilegio fondiario di cui all’art. 41, II° TUB alle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata.
Corte di Cassazione n. 22914 d.d. 19 agosto 2024 – Presidente dott.ssa Magda Cristiano, Consigliere estensore dott. Cosmo Crolla
Liquidazione giudiziale – Liquidazione controllata – Privilegio fondiario ex art. 41, II° TUB – Applicabilità.
Liquidazione giudiziale - Privilegio fondiario ex art. 41, II° TUB – Applicabilità.
Liquidazione controllata – Privilegio fondiario ex art. 41, II° TUB – Applicabilità.
Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. Del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. Del medesimo d.lgs.. (Massima ufficiale)
L’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale va preferita in quanto conforme all’espressa previsione normativa, avendo l’art. 150 CCII riprodotto il contenuto lessicale dell’art. 51 L.F., sostituendo alla parola “fallimento” la locuzione “liquidazione giudiziale”. Benché l’art. 41, II° TUB [concernente l'azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di crediti fondiari] non sia stato attinto da alcuna modifica, la stessa norma deve ritenersi soggetta all’applicazione della regola dettata dall’art. 349 CCII, rubricato “sostituzione die termini fallimento e fallito”, a tenore del quale “nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito” nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente con le espressioni “liquidazione giudiziale”…, con salvezza della continuità delle fattispecie”; non vi sono ragioni che autorizzino a ritenere che l’art. 41 TUB sfugga all’applicazione di tale regola. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Deve ritenersi vada preferita la ricostruzione esegetica secondo cui il privilegio fondiario di cui all’art. 41, II° CCII trova applicazione anche nella liquidazione controllata. L’art. 270, V° CCII opera un rinvio materiale e recettizio ad altra norma – art. 150 CCII-: in applicazione della regola tecnica del rinvio normativo, l’art. 270, V° CCII va letto come se vi fosse trascritto l’art. 150 CCII, oggetto del rinvio. Inoltre, come emerge in modo cristallino dalla lettura della norma, il rimando all’art. 150 CCII risulta privo di una clausola di compatibilità, esonerando dunque l’interprete dalla necessità di valutare se la disciplina oggetto del rinvio sia coerente strutturalmente o funzionalmente con l’istituto che sarà da essa regolato. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-agosto-2024-n-22914-pres-cristiano-est-crolla
[Cfr in questa rivista, con riferimento alla prima e terza massima: Tribunale di Brescia, 12 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6928; Tribunale di torre Annunziata, 14 marzo 2023 in https://www.unijuris.it/node/6874;Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6839 e Tribunale di Larino, 17 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7262; in senso opposto: Tribunale di Modena, 03 Marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6857 e Tribunale di Treviso, 19 Gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6681 ]