Corte di Cassazione n. 15825/2024 - Fallimento del correntista: giudicato endofallimentare sulla collocazione temporale delle operazioni di anticipazione su crediti.

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Data di riferimento: 
06/06/2024

Corte di Cassazione n. 15825 d.d. 06 giugno 2024 – Presidente dott.ssa Magda Cristiano, Consigliere Estensore dott. Giuseppe Dongiacomo

Fallimento del correntista – Definitività stato passivo – Contratti bancari con clausola di compensazione - Giudicato endofallimentare sulla collocazione temporale delle operazioni di anticipazione su crediti in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento - Opponibilità.

Fallimento – Accertamento stato passivo – Definitività stato passivo – Giudicato endofallimentare.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale. (Massima ufficiale)

Nel procedimento fallimentare, l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 L.fall., acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l’esistenza, l’entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l’opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-giugno-2024-n-15825-pres-cristiano-est-dongiacomo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31797/CrisiImpresa?Fallimento-del-correntista-e-contratti-bancari-contenenti-clausola-di-compensazione 

[Cfr in questa rivista, con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2023, n. 18591, in https://www.unijuris.it/node/7138, Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2017, n. 25640 .https://www.unijuris.it/node/3893, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2020, n. 27709 https://www.unijuris.it/node/5409, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 ottobre 2020, n. 22611 https://www.unijuris.it/node/5492 e Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2023, n. 4632 https://www.unijuris.it/node/6815]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: