Tribunale di Genova – Concordato in continuità aziendale: il cram down fiscale e previdenziale non può servire a realizzare i presupposti della c.d. “ristrutturazione trasversale” di cui all'art. 112, secondo comma, C.C.I.
Tribunale Concorsuale di Genova, Sez. VII civ., 17 giugno 2024 – Pres. Roberto Braccialini, Rel. Cristina Tabacchi, Giud. Andrea Balba.
Concordato preventivo in continuità - Omologazione – Voto favorevole da parte di tutte le classi - Presupposto di regola necessario - Ristrutturazione trasversale – Strumento che consente l'omologa anche in caso di presenza di classi dissenzienti – Possibilità di applicazione del cram down fiscale e previdenziale per integrarne i necessari presupposti – Esclusione – Ragione sottostante.
Con riferimento alla avvenuta approvazione di un concordato in continuità aziendale da parte di tutte le classi, come richiesta dall'art. 109, comma 5, C.C.I. a fini omologatori, le due ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 112 C.C.I. per potersi, in mancanza, comunque addivenire, qualora ricorrano le altre condizioni previste dalle lettere a), b) e c), all'omologazione eteronima di detto concordato da parte dell'autorità giudiziaria (lettera che recita: “la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”), come ben argomentato dal Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023, sono chiaramente alternative fra loro e il caso della classe “svantaggiata” (o “interessata” a secondo dell'orientamento) permette proprio di intervenire, in una ideale graduazione, quando anche la maggioranza non è raggiunta, in quanto fornisce una soluzione per detta ipotesi che permette di non dover ricorrere alla applicazione estensiva di uno strumento che trae le proprie origini nel contesto del concordato liquidatorio, tutto incentrato sul prevalere della maggioranza, laddove il concordato in continuità dovrebbe appunto caratterizzarsi per l’unanimità delle classi, ragion per cui non può essere accolta la tesi secondo la quale il cram down fiscale e previdenziale, come previsto dall'art. 88, comma 2 bis, C.C.I., potrebbe servire a realizzare i presupposti della c.d. ristrutturazione trasversale e, quindi, a consentire l'omologazione del concordato in continuità aziendale anche in presenza dell'approvazione da parte di una sola classe di creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-di-genova-13-giugno-2024-pres-braccialini-est-tabacchi
[circa l'interpretazione da adottarsi per quanto concerne il disposto dell'art. 112, secondo comma, lettera d), C.C.I., cfr. in questa rivista: Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6979; in tema di inutilizzabilità del cram down fiscale per realizzare i presupposti per addivenire, in sede di omologa di un concordato preventivo in continuità, alla ristrutturazione trasversale dei debiti di cui all'art. 112, secondo comma, lettera d), C.C.I., cfr. in questa rivista: Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7224, ma in senso difforme, specialmente nel caso in cui manchi il voto della classe c.d. svantaggiata/interessata: Tribunale di Spoleto, 29 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7602].