Tribunale di Siracusa – Gli amministratori di diritto e di fatto di una società controllante possono rispondere, in caso di abuso dell'eterodirezione, in solido con la controllata dei danni provocati ai creditori di quella.

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Data di riferimento: 
06/02/2024

Tribunale Ordinario di Siracusa, Sez. II civ., 06 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Gabriele Patti.

Danni arrecati da società controllata ai creditori – Ipotesi di abuso di eterodirezione - Responsabilità degli amministratori di fatto e diritto della controllante – Conseguimento di un beneficio – Sussistenza - – Conferimento di beni in trust Possibilità di revoca .

Stante che ai sensi dell'art. 2497, secondo comma, c.c. risponde in solido con chi abbia compiuto un fatto lesivo, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, si deve ritenere che gli amministratori, sia di diritto che di fatto, di una società controllante rispondano, ove ricorra l'ipotesi di abuso di etero direzione, in solido, ai sensi del terzo comma del suddetto articolo, del danno provocato ai creditori dalla controllata. [nello specifico, il Tribunale ha perciò conseguentemente disposto nel senso della revocabilità, ricorrendone i presupposti ex art. 2901 c.c. quale atto a titolo gratuito, dell'atto di conferimento in trust dei suoi beni posto in essere dalla controllante stessa, pur trattandosi di quote di una società in nome collettivo]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31670/CrisiImpresa?Il-tribunale-di-Siracusa-sulla-responsabilit%C3%A0-da-eterodirezione-societaria

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-siracusa-6-febbraio-2024-est-patti

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: