Corte di Cassazione (17154/2024) – Ammissione al passivo con riserva del creditore il quale, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo.
Cass., Sez. 1, 21 giugno 2024, n. 17154, Pres. Travaglino, Est. Spaziani
Ammissione al passivo con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, L. fall.- Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, L. fall., sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda. (Massima Ufficiale)
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