Corte di Cassazione (10893/2024) – Proseguibilità dell’azione revocatoria fallimentare ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ex art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, L. fall.

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Data di riferimento: 
23/04/2024

Cass., Sez. 1, 23 aprile 2024, n. 10893, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo

Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo - Art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, L. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Sussistenza. 

In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, L. fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-aprile-2024-n-10893-pres-ferro-est-dongiacomo

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: