Tribunale di Brescia – Concordato minore familiare: anche se un solo membro riveste la qualifica di consumatore, il piano può prevedere il pagamento del mutuo sull'immobile abitativo secondo le rate previste nel contratto.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 01 luglio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Stefano Franchioni.
Concordato minore – Procedura familiare ex art. 66 C.C.I. – Prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione – Previsione - Ammissibilità ex art. 67, comma 5, C.C.I. - Natura di consumatore rivestita da un solo membro – Irrilevanza – Fondamento.
E' ammissibile che si proceda all'apertura ex artt. 77 e 78 C.C.I. di una procedura di concordato minore familiare ex art. 66 C.C.I. il cui piano preveda il pagamento del mutuo sull'immobile abitativo secondo le rate previste nel contratto fino a quel momento regolarmente adempiute e ciò malgrado l’art. 75, comma 3, C.C.I. non lo preveda, potendosi in tal caso ritenere, anche se un solo membro della famiglia sia qualificabile come consumatore, comunque applicabile l’art. 67, comma 5, C.C.I., estendendo così al nucleo familiare la possibilità a rigore prevista solo per il consumatore di proseguire il mutuo sull’abitazione e non sul bene strumentale all’esercizio dell’impresa, in quanto diversamente opinando si perverrebbe all’irragionevole conclusione di riconoscere la possibilità di “salvare” l’immobile abitativo solo al membro della coppia che riveste il rango di consumatore e non al nucleo familiare. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)