Corte di Cassazione (24527/2024) – Natura perentoria del termine di 20 giorni assicurato ai creditori ex art. 178, ult. co., L. fall., per manifestare il proprio voto dopo la chiusura del verbale dell’adunanza.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 13/09/2024 - 10:28
Versione stampabile
Data di riferimento:
12/09/2024
Cass., Sez. 1, 12 settembre 2024, n. 24527, Pres. Ferro, Est. Abete
Concordato preventivo - Voto successivo al verbale di chiusura dell’adunanza - Perentorietà del termine di legge.
Natura eccezionale della norma sul cram down fiscale e previdenziale - Inapplicabilità all'aggio di riscossione.
Il termine di 20 giorni assicurato ai creditori ex art. 178, ult. co., L. fall., per manifestare il proprio voto dopo la chiusura del verbale dell’adunanza, ha natura perentoria. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-settembre-2024-n-24527-pres-ferro-est-abete
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: