Corte di Cassazione (24527/2024) – Natura perentoria del termine di 20 giorni assicurato ai creditori ex art. 178, ult. co., L. fall., per manifestare il proprio voto dopo la chiusura del verbale dell’adunanza.

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Data di riferimento: 
12/09/2024

Cass., Sez. 1, 12 settembre 2024, n. 24527, Pres. Ferro, Est. Abete

Concordato preventivo - Voto successivo al verbale di chiusura dell’adunanza - Perentorietà del termine di legge.

Natura eccezionale della norma sul cram down fiscale e previdenziale - Inapplicabilità all'aggio di riscossione.

Il termine di 20 giorni assicurato ai creditori ex art. 178, ult. co., L. fall., per manifestare il proprio voto dopo la chiusura del verbale dell’adunanza, ha natura perentoria. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-settembre-2024-n-24527-pres-ferro-est-abete

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31888/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-%C3%A8-perentorio-il-termine-di-venti-giorni-successivi-alla-adunanza-per-esprimere-il-voto

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31889/CrisiImpresa?La-norma-sul-cram-down-ha-natura-eccezionale-e-non-si-applica-all%E2%80%99aggio-di-riscossione

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: