Corte di Cassazione (34608/2023) – Accertamento del passivo: possibilità per il curatore di dimostrare l'inefficacia di una ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento, in quanto tale opponibile alla massa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 dicembre 2023, n. 34608 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito comprovato da una ricognizione di debito avente data certa – Natura di dichiarazione di volontà avente fonte contrattuale - Prova valida del sottostante rapporto fondamentale – Opponibilità alla massa – Possibilità per il curatore di provarne l'inesistenza e l'invalidità.
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore mediante la quale un creditore insinui il relativo credito allo stato passivo è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi, avendo una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, l'esistenza del sottostante rapporto fondamentale, salva la prova, il cui onere grava sul curatore fallimentare, della sua inesistenza o invalidità o dell'esserne venuti meno gli effetti. Ciò per coerenza con un principio mai messo in discussione in tema di assegni bancari, pacificamente equiparati dalla giurisprudenza ad una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore che consente a quest'ultimo di ottenere l'ammissione al passivo fallimentare del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell'art. 1988 c.c., fino a quando il curatore – che in tal caso non può essere considerato terzo rispetto al fallito – non vinca tale presunzione, fornendo la prova contraria; e ciò anche in quanto nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni pare rimasto sostanzialmente isolato il precedente (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215) che, in tema di insinuazione allo stato passivo, ha equiparato la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore «alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual è il curatore fallimentare», ritenendola perciò un documento solo liberamente apprezzabile dal giudice, senza alcuna presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[nel senso dell'opponibilità alla massa di una ricognizione di debito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2023, n. 12567 https://www.unijuris.it/node/7005 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2021, n. 39123 https://www.unijuris.it/node/6002 e in senso parzialmente difforme stante la posizione di terzo del curatore fallimentare rispetto al debitore fallito, espressione di un principio tralatizio che la Corte nell'occasione ha considerato sicuramente ancora valido e attuale, ma non così monolitico da non doversi confrontare con le peculiarità di specifiche disposizioni normative, anche in tema di tecniche probatorie in ambito processuale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215 https://www.unijuris.it/node/4660, decisione cui si è fatto sopra riferimento].
