Tribunale di Napoli – Composizione negoziata della crisi: conferma delle misure protettive se funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati del piano. Elementi identificativi di tale idoneità.
Tribunale di Napoli, 12.07.2024 – G.D. dott.ssa Livia De Gennaro
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive –Valutazione sommaria del Tribunale in merito alla sussistenza dei presupposti di legge – Funzionalità rispetto al soddisfacimento degli obiettivi prefissati - Conferma.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Conferma – Funzionalità rispetto al soddisfacimento degli obiettivi prefissati – Elementi identificativi dell’idoneità.
Il perimetro della valutazione, avente natura sommaria, in merito alla sussistenza dei presupposti ex lege richiesti per la conferma delle misure protettive, attiene alla funzionalità delle stesse a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata: il Giudice deve, quindi, operare un delicato bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della propria crisi e quello dei creditori a non subire pregiudizio irreparabile dall’applicazione delle misure. La concreta prospettiva di superamento della crisi d’impresa costituisce, quindi, non soltanto un presupposto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative, già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto, quello della composizione, marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie disposte per l’ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art 44 CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Le misure protettive possono essere confermate laddove le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso, nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo “manifestamente implausibile”, in ragione della palese inettitudine del progetto di risanamento imbastito dall’impresa apparendo indicativi o quanto meno sintomatici di tale idoneità: 1) l’espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto; 2) l’attestato di fiducia dell’esperto; 3) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[in tema di conferma delle misure protettive anche se l'esperto suggerisca che si proceda ad una modifica delle strategie prospettate per il superamento della crisi: Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 17 marzo 2024, in https://www.unijuris.it/node/7758; in tema di vaglio che il giudice è chiamato a compiere per la conferma delle misure protettive in sede di composizione negoziata, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239].