Corte di Cassazione (12137/2024)- Concordato preventivo: necessità che, laddove l'originaria proposta venga, a votazione avvenuta, modificata, i creditori siano informati dell'invalidità del voto espresso e chiamati nuovamente a esprimersi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12137 – Pres, Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Concordato preventivo – Espressione del voto da parte dei creditori – Intervenuta modifica per qualsiasi causa della proposta – Necessità che i creditori votanti siano informati dell'invalidità voto espresso - Rinnovazione delle operazioni di voto – Condizione da cui dipende la validità dell'omologazione.
In tema di concordato preventivo, quando intervengono modifiche della proposta che vanno ad incidere sull'impianto satisfattorio del ceto creditorio (ad esempio modificando il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza), ovvero mutano la natura dell'accordo o la logica di superamento della situazione di crisi o insolvenza in cui si trova il debitore, i creditori che hanno espresso voto favorevole prima delle modifiche, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso; ne consegue che, in caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata laddove aveva erroneamente qualificato il comportamento inerte serbato dai creditori, dopo la modifica della proposta concordataria consistente nell'allocazione di risorse sopravvenute a beneficio dei creditori erariali in origine degradati, come revoca tacita della dichiarazione di assenso, così da ritenere non approvato il concordato, nonostante agli stessi creditori non fosse stata data alcuna comunicazione della ritenuta inefficacia del loro suffragio e della necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto). (Massima Ufficiale)
[in tema di necessità che per essere valido il voto dei creditori trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3860 https://www.unijuris.it/node/4574].
