Tribunale di Roma – Concordato in continuità e considerazioni in tema di azione di responsabilità. Ricorso a fini omologatori alla ristrutturazione trasversale: presupposti e inapplicabilità contestuale del cram down fiscale e previdenziale.
Tribunale di Roma, 10 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Angela Coluccio, Rel. Fabio Miccio, Giud. Caterina Bordo.
Concordato preventivo in continuità – Azione di responsabilità - Proposizione ai creditori di non esercizio – Legittimità – Fondamento – Conseguenza necessaria a fini distributivi del valore che sarebbe stato ritraibile.
Concordato preventivo in continuità – Possibilità che sia approvato anche da una sola classe – Necessità che abbia votato in senso favorevole – Ristrutturazione trasversale – Inapplicabilità contestuale del cram down fiscale e previdenziale – Fondamento.
Concordato preventivo in continuità – Omologazione forzata – Applicazione del c.d. cross class cram down – Situazioni che non possono contemplarne il ricorso.
Nel concordato preventivo in continuità diretta, come è lecita la conservazione in capo al debitore della titolarità dell’azienda, allo stesso modo deve ritenersi lecito proporre ai creditori di non esercitare l’azione di responsabilità;naturalmente del valore che sarebbe stato ritraibile da tali azioni dovrà tenersi conto ai fini della determinazione del valore di liquidazione da ripartirsi con la regola della absolute priority rule, e ciò comporta che non tutta l’eccedenza generata rispetto al valore di liquidazione può essere distribuita secondo la regola della relative priority rule ma sino alla concorrenza del valore di liquidazione dovrà essere utilizzata per pagare integralmente almeno una parte del ceto privilegiato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Alla luce del disposto dell'art. 112, comma 2, C.C.I. il concordato in continuità aziendale può oggi essere approvato, mediante ricorso alla ristrutturazione trasversale dei debiti,c.d. cross class cram down, non solo, in fatto, da una minoranza dei crediti ammessi al voto (stante che la previsione della necessità del raggiungimento della maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto è rimasta per il solo concordato liquidatorio) ma anche da una minoranza delle classi che può ridursi, persino, ad una sola che voti in senso favorevole. Questa radicale divaricazione tra i due schemi concordatari rende non irrazionale anche l’interpretazione che si lascia preferire in ordine all’art. 88, comma 2 bis, del C.C.I., ossia quella secondo la quale, a differenza della transazione fiscale tout court che è applicabile a tutti i tipi di concordato, il c.d. cram down fiscale e previdenziale è limitato al solo concordato liquidatorio, onde l'unico voto che consente nel concordato in continuità l'applicazione della ristrutturazione trasversale non può risultare inespresso e persino negativo e dal tribunale, in presenza dei necessari presupposti, convertito a fini omologatori in favorevole; ciò deve ritenersi in quanto detto articolo richiama espressamente “le percentuali di cui all’art. 109, comma 1, C.C.I.”, articolo che regola le sole maggioranze del concordato liquidatorio, essendo le maggioranze del concordato in continuità diversamente regolate dal comma 5 di quello stesso articolo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Sempre alla luce del tenore letterale dell’art. 112, secondo comma, lettera d), C.C.I., non potrà tuttavia mai assumere rilievo ai fini dell’approvazione del concordato: i) l’approvazione della classe interamente soddisfatta con il solo valore di liquidazione (e che nulla in aggiunta, quindi, è destinata a ricevere in caso di distribuzione dell’eccedenza, sia che si applichi la regola della RPR che dell’APR) e ciò in quanto la norma richiede che la classe conosca, con l’applicazione dell’APR per tutto l’attivo, una – anche parziale - soddisfazione “anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Del resto, i creditori destinati ad essere interamente soddisfatti già sul valore di liquidazione (per i quali è quindi irrilevante secondo quale regola venga distribuita l’eccedenza generata dalla continuità) possono ritenersi indifferenti rispetto ai criteri di distribuzione dell’eccedenza e questo spiega la ratio della impossibilità di prendere in considerazione il loro voto favorevole al concordato (beninteso, ai soli fini della individuazione della classe minoritaria rilevante per il cross class cram down); ii) l’approvazione della classe che nulla riceverebbe in ipotesi di distribuzione di tutto l’attivo secondo la APR (ossia, detto in altro modo, la classe che viene soddisfatta unicamente grazie al ricorso alla regola distributiva della RPR sull’eccedenza) e ciò per il chiaro disposto della norma che richiede che vi sia una almeno parziale soddisfazione dei creditori appartenenti a tale classe sull’eccedenza anche utilizzando la regola distributiva della APR. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-10-luglio-2024-pres-coluccio-est-miccio
[con riferimento alla seconda massima, in tema di non applicabilità ai fini dell'omologazione di un concordato in continuità contestualmente sia dell'art. 88, comma 2 bis C.C.I., sia dell'art. 102, comma 2, C.C.I., cfr. in questa rivista: Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7224 e Corte d'Appello di Firenze, 31 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7764; in tema di “ipotesi minima” perché un concordato in continuità possa essere omologato: Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6979].