Trib.Roma - Conseguenze dell'abolizione del registro dei falliti e cancellazione della sentenza dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
16/09/2010

Tribunale di Roma, 16 settembre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Registro pubblico dei falliti - Abrogazione - Iscrizione - Impossibilità.

Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Abrogazione - Effetti dalla chiusura del fallimento sulle incapacità del fallito.

Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Cessazione delle incapacità civili - Applicazione del d.lgs. n.5 del 2006 alle procedure anteriori alla sua entrata in vigore.

Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Riabilitazione - Abrogazione - Efficacia Retroattiva dell'abrogazione.

Fallimento - Iscrizione del decreto di chiusura di fallimento - Cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento - Esclusione.

Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Iscrizione nel casellario giudiziario - Intervenuta abrogazione dell'iscrizione dei provvedimenti giudiziari relativi alle procedure concorsuali.

Fallimento - Questioni concernenti iscrizioni, certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti - Difetto di giurisdizione del giudice fallimentare - Giurisdizione del giudice penale.

In seguito al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con effetti dal 16 gennaio 2006 ai fini della immediata abrogazione dell'art. 50, legge fallimentare - con ciò derogando alla generale entrata in vigore del decreto dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - non esiste più alcuna previsione normativa dell'istituzione del «pubblico registro dei falliti», ed è stato altresì soppresso l'«albo dei falliti», sicché dalla stessa data - essendo l'albo venuto giuridicamente meno - non è più possibile fare alcuna iscrizione in detto albo, né alcuna cancellazione da esso. (gc) (riproduzione riservata)

In occasione del d.lgs. n. 5 del 2006 è stato abolito l'istituto della «riabilitazione civile» del fallito: l'art. 120, I comma, legge fallimentare, precisa, difatti, che con la chiusura del fallimento cessano non solo gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, ma anche le conseguenti incapacità personali. (gc) (riproduzione riservata)

La chiusura del fallimento determina l'automatica cessazione delle incapacità per tutti i falliti, quale che sia l'epoca dell'apertura della procedura (quindi anche riguardo alle procedure fallimentari anteriori alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 5 del 2006) e quale che sia l'epoca della sua cessazione. (gc) (riproduzione riservata)

L'istituto della riabilitazione civile è stato espunto dall'ordinamento e non è più applicabile nei confronti di alcun fallito (ante o post riforma che siano la dichiarazione di fallimento e il decreto di chiusura), sicché nessuna pronuncia di riabilitazione può più essere emessa. (gc) (riproduzione riservata)

E' esclusa la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo prevista da alcuna norma di legge, contrariamente a quanto stabilito espressamente dall'art. 17 e dall'art. 119, comma 1, legge fallimentare, in tema di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento e del decreto di chiusura. (gc) (riproduzione riservata)

In virtù dell'abrogazione dell'art. 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A), ad opera dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, che prevedeva l'iscrizione nel casellario giudiziale, per estratto, dei «provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare, quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito», a partire dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del predetto d.lgs.), non devono più iscriversi nel casellario giudiziale i menzionati provvedimenti giudiziari. (gc) (riproduzione riservata)

Le questioni concernenti le iscrizioni, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, essendo attribuite dalla legge alla giurisdizione penale, secondo le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, ove vertano su iscrizioni e, quindi, anche sulla eliminazione di iscrizioni, di provvedimenti in materia fallimento, come pure sul contenuto dei certificati del casellario relativamente a detti provvedimenti, esulano dalla sfera di attribuzioni del tribunale fallimentare, sicché è da escludere che su alcuna di simili questioni il medesimo tribunale (né, tanto meno, il giudice delegato del fallimento) abbia il potere di pronunciarsi, nell'ambito dei procedimenti ad esso attribuiti e con le forme previste dalla legge fallimentare. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata) 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: