Corte di Cassazione (18285/2024) – In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile l'interruzione del processo è automatica ma il termine per la riassunzione decorre solo dal momento in cui viene dichiarata dal giudice.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 luglio 2024, n. 18285 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento di una delle parti interessate ad un giudizio civile - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione – Decorrenza dalla pronuncia del giudice in udienza o dalla notificazione di detto provvedimento – Fondamento.
Procedimento interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale - Termine per la riassunzione – Decorrenza dal momento in cui viene dichiarata dal giudice - Conoscenza che le parti o il curatore abbiano in altro modo avuto dell’evento interruttivo – Irrilevanza – Conseguenze.
In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte). (Massima Ufficiale)
Come dalla Corte sottolineato, anche con riferimento al disposto dell'art. 143 C.C.I., che dispone espressamente al terzo comma che «L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice», come applicabile alle procedure aperte dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, la decorrenza del termine per la riassunzione di un procedimento interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale si deve ritenere svincolata da una concreta indagine in ordine alla conoscenza che le parti o il curatore abbiano in altro modo avuto dell’evento interruttivo, onde fino alla declaratoria giudiziale dell'interruzione nessun termine per la riassunzione può iniziare a decorrere ed è pertanto esclusa la possibilità ex art. 305 c.p.c. d’estinzione del giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-luglio-2024-n-18285-pres-cristiano-est-crolla
[con riferimento alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154 https://www.unijuris.it/node/5639 che, per dirimere i contrasti giurisprudenziali registrati in materia, è addivenuta ad una soluzione anticipatrice dell'assetto normativo destinato a compiersi con l’entrata in vigore nella sua interezza del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14].