Corte di Cassazione (17962/2024) – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: il credito del professionista incaricato dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura minore, se non si sia aperta, non è prededucibile.

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Data di riferimento: 
01/07/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2024, n. 17962 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo - Professionista incaricato per l'accesso – Mancata ammissione alla procedura – Successivo e consecutivo fallimento – Credito del professionista che ha assistito il debitore – Non prededucibilità.

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. (Fattispecie in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento). (Massima Ufficiale) [nello specifico la ragione del mancato riconoscimento della prededuzione anche per quanto concerne i compensi di un'attività giudiziale svolta dal professionista incaricato è consistita nel fatto che la società debitrice, poi dichiarata fallita, aveva rinunciato alla domanda di concordato con riserva ancor prima dell'ammissione c.d. piena]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-1-luglio-2024-n-17962-pres-terrusi-est-amatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31843/CrisiImpresa?Prededuzione-del-credito-professionale-e-mancata-ammissione-al-concordato-preventivo

[in tema di inammissibilità del riconoscimento nel successivo e consecutivo fallimento della prededuzione del di lui credito a favore del professionista che aveva assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato preventivo laddove la procedura non si sia aperta, non potendo sussistere il necessario requisito della funzionalità della prestazione svolta, cfr. in questa rivista. Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2022, n. 26178 https://www.unijuris.it/node/7114].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: