Corte di Cassazione (24870/2024) – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: competenza del Tribunale in composizione collegiale per il reclamo avverso il decreto di inammissibilità.
Corte di Cassazione, 12 luglio 2024 (data di decisione) n. 24870 – Presidente dott.ssa Maria Acierno, Consigliere relatore dott.ssa Daniela Valentino
Ristrutturazione die debiti del consumatore – Inammissibilità ex art. 70, ° CCII – Reclamo – Competenza – Tribunale in composizione collegiale.
Il provvedimento di inammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 70, I° CCII, è reclamabile dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale, escludendo dalla composizione del collegio stesso il giudice del provvedimento reclamato, sul modello camerale previsto dagli artt. 738 e ss. e 669 terdecies c.p.c.. Già dall’esame testuale dell’art. 70 emerge come il reclamo dinnanzi alla Corte d’Appello sia limitato al provvedimento di diniego dell’omologazione del piano assunto all’esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell’Organismo di composizione della Crisi ex art. 70, IX° e X° CCII. L’individuazione dell’organo competente nel tribunale in composizione collegiale si pone, inoltre, in linea di continuità con l’istituto del reclamo avverso i provvedimenti del curatore e giudice delegato nelle procedure concorsuali. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 136/2024 (Correttivo) che ha modificato l’art. 70 CCII confermando la competenza del tribunale e l’applicabilità degli artt. 737 e 738 c.p.c.: “1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti….”]
[Cfr in questa rivista in senso contrario, per quanto oramai superate dalla modifica normativa: Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 5 gennaio 2024 in https://www.unijuris.it/node/7575, Corte d’Appello di Ancona, 10 Ottobre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7245 - Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 27 febbraio 2023 – https://www.unijuris.it/node/6816]