Tribunale di Verona - Liquidazione controllata: considerazioni in tema di compenso spettante al soggetto che ha supportato il debitore, su incarico conferitogli da quello, in alcune fasi di accesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
19/08/2024

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 19 agosto 2024 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Francesco Bartolotti.

Liquidazione controllata e altre procedure di sovraindebitamento – Soggetto incaricato dal debitore di assisterlo - Svolgimento di alcune attività marginali – Compenso dovutogli - Quantificazione in una percentuale di quanto spettante all'OCC – Necessario rispetto del principio di economicità.

Le procedure di sovraindebitamento, come le altre procedure concorsuali, ed anzi più delle altre procedure concorsuali, sono ispirate ad un principio di economicità, che risponde alla intuibile esigenza di non ridurre in modo sensibile l’attivo destinato ai creditori attraverso contratti d’opera intellettuale strumentali alla procedura. In considerazione della valenza che tale principio assume nelle procedure di sovraindebitamento e del carattere superfluo e minimale delle prestazioni eventualmente commissionate dal debitore ad un soggetto incaricato di svolgere nei suoi confronti un'attività di assistenza e consulenza, come essenzialmente limitata, consistenti, per non sconfinare nelle “prestazioni protette” a quello precluse, ad esempio, nella raccolta della documentazione necessaria, nella predisposizione dell'elenco dei creditori e dell'istanza di nomina del gestore, attività tutte comportanti un scarso impegno tanto più se paragonate a quelle ben più consistenti richieste dall’ordinamento all’OCC, che ricopre un vero e proprio ruolo assistenziale anche in funzione della scelta della procedura cui fare ricorso, la soglia dell’adeguatezza del compenso per dette prestazioni deve essere individuata tendenzialmente in una frazione del compenso massimo riconoscibile all’OCC che , ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 202/2014, non può essere superiore al 5 % dell’attivo distribuibile per i creditori se il passivo della procedura è superiore a € 1.000.000 e al 10 % dell’attivo distribuibile per i creditori in caso di passivo inferiore a € 1.000.000, con la precisazione che in caso di attivo distribuibile inferiore a € 20.000 non sono previste percentuali, ma, in virtù di un’interpretazione della norma ispirata ad un canone di ragionevolezza si deve ritenere non possa comunque essere superiore a € 2.000, ovvero all’importo massimo riconoscibile in caso di attivo distribuibile pari a € 20.000. [nello specifico il Tribunale, in difformità da quanto previsto in sede di conferimento dell'incarico, stante la natura imperativa della regola di adeguatezza prevista dall'art. 2233, comma 2, c.c. e stante che la relativa violazione determina la nullità almeno parziale di un'eventuale difforme pattuizione, ha pertanto quantificato il compenso spettante al soggetto incaricato di svolgere quelle prestazioni come valutate di scarsa importanza nella misura di un terzo del compenso massimo, come quantificato, riconoscibile all’OCC]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Con riferimento al sistema dei reclami si veda ora la nuova formulazione dell’art. 273 CCII come prevista dal recente intervento normativo di cui al D.lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter 2024) ].

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-19-agosto-2024-pres-attanasio-est-lanni

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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