Corte di Cassazione (24806/2024) – Il soggetto che veda riconosciuto in primo grado un suo credito nei confronti di un soggetto successivamente fallito deve insinuarsi al passivo nel rispetto dei termini anche se sia pendente un appello.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 16 settembre 2024, n. 24806 – Pres. Antonietta Scrima, Rel. Paolo Porreca.
Avvenuto accertamento in primo grado di un credito – Successiva dichiarazione di fallimento del soggetto riconosciuto debitore – Necessaria insinuazione al passivo da parte del relativo creditore - Intervenuto appello della prima decisione – Irrilevanza - Non eventuale spostamento di tale onere in capo al curatore.
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-16-settembre-2024-n-24806-pres-scrima-est-porreca
[in tema di ammissione al passivo con riserva del creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo, anche laddove sia soggetta ad impugnazione, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 21 giugno 2024, n. 17154 https://www.unijuris.it/node/7941].