Tribunale di Marsala - Sospensione della procedura esecutiva fallimentare ex art. 20 l.44/1999 - Presupposti.

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Data di riferimento: 
18/10/2010

Tribunale di Marsala, 18 ottobre 2010 -
Provvedimento segnalato dal dott. Francesco Lupia

In materia di istanze di sospensione della procedura esecutiva fallimentare ex art.20 legge 44/1999 il Giudice non potrà limitarsi a verificare la sussistenza del provvedimento dichiarativo di ricorrenza dei presupposti di legge emesso dal Prefetto, ma dovrà verificare che una domanda di accesso ai fondi sia stata presentata, che essa sia stata presentata tempestivamente e da soggetto legittimato e che, infine, essa non sia già stata esitata negativamente o positivamente con avvenuta erogazione delle somme dalla P.A. E la sospensione dell'attività di liquidazione è finalizzata proprio a consentire la percezione dei fondi solidali da parte dell'istante e pertanto deve ritenersi infondata ogniqualvolta essa non sia più possibile per qualunque causa. (F.L. - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]