Corte d'Appello dell'Aquila - Concordato semplificato: verifiche da eseguirsi in via preliminare da parte del tribunale con riferimento alla dichiarazione dell'esperto circa la correttezza e buona fede nel corso delle trattative.

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Data di riferimento: 
10/10/2024

Corte di Appello di L'Aquila, 10 ottobre 2024 – Pres. Francesco Salvatore Filocamo, Cons. Rel. Silvia Rita Fabrizio, Cons. Alberto Iachini Bellisari.

Concordato semplificato –. Dichiarazione dell'esperto circa la correttezza e buona fede adoperata in sede di trattative - Verifiche da eseguirsi sul punto da parte del tribunale nella fase preliminare.

In tema di concordato semplificato, la dichiarazione dell'Esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, che rappresenta uno dei presupposti per l'accesso a quella procedura, non rappresenta una clausola di stile, ma deve trovare riscontro nel fatto che nella composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16, commi 4 e 6, C,C.I.; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo; che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori; che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; che le trattative si sono effettivamente svolte con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio. Onde il controllo di legittimità sostanziale e di ritualità deputato al Tribunale nella fase preliminare ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies C.C.I., che non comporta alcuna previa instaurazione del contraddittorio col proponente, non può certamente limitarsi alla verifica se vi sia stata o meno l’attestazione da parte dell'esperto dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza, ma deve estendersi alla verifica della completezza della di lui relazione finale e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro, logico e conseguenziale ai dati contabili accertati; controllo che deve, altresì, estendersi anche al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall’impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative e alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate. Una siffatta valutazione di ragionevolezza delle attestazioni dell’Esperto non attiene, evidentemente, al merito della domanda concordataria, ma solo ai presupposti della sua proponibilità ed è del tutto conforme a principi di economia (non solo) processuale che il suo esito negativo comporti l’arresto della procedura, senza imporre le ulteriori incombenze, le quali non potrebbero comunque sfociare in una omologazione del concordato, essendo questa a sua volta subordinata alla verifica (anche) della regolarità del procedimento a norma dell’art. 25 sexies, comma 5, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32054/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-il-controllo-del-tribunale-sulla-dichiarazione-dell%E2%80%99esperto-su-correttezza-e-buona-fede

[Cfr in questa rivista vari approfondimenti giurisprudenziali in materia di concordato semplificato: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1126 ]

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